SENZA IL RENDICONTO ANNUALE NIENTE BENEFICI FISCALI

Per usufruire dei  benefici  fiscali,  gli enti  non  commerciali sono tenuti a redigere e approvare il rendiconto entro il termine previsto dallo Statuto. Il mancato rispetto di quest’onere determina, fra l’altro, il venire meno degli obblighi di democraticità e trasparenza che potrebbe comportare la perdita dei benefici fiscali (fra cui l’esenzione IVA e IRES dei corrispettivi ricevuti dai soci a fronte di servizi erogati a loro favore dall’Associazione).
Il primo passo è dunque la predisposizione del bilancio, che di regola spetta al Consiglio Direttivo; una volta che questo è stato redatto, andrà presentato all’assemblea ordinaria che lo dovrà approvare entro il termine stabilito dallo statuto, che generalmente è di 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio. Si ricorda che qualora per statuto l’esercizio sociale non coincida con l’anno solare, il termine deve essere calcolato sulla base della data di chiusura dell’esercizio sociale. Per esempio per esercizi sociali con inizio il 01/07 e chiusura il 30/06 dell’anno successivo, il termine per approvazione del bilancio in prima convocazione, qualora previsto in quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, sarà il 31/10.
Un aspetto “sensibile” da non trascurare è la verifica delle modalità di convocazione dell’assemblea dei soci consultando lo Statuto sociale. In ogni caso è opportuno che la convocazione dei soci venga gestita con modalità tracciabili (raccomandate, fax, mail, ecc.) al fine di poter facilmente sgomberare il campo da facili sospetti nei casi, in realtà molto frequenti, in cui gli Organi di controllo movano accuse nei confronti dei dirigenti di non avere, in realtà, messo in condizione i soci di partecipare attivamente a questo fondamentale passaggio. In questo senso, risulta superata in quanto facilmente contestabile, la tesi della convocazione mediante avviso affisso in bacheca presso la sede dell’Associazione.
E’ bene che le associazioni verifichino lo statuto anche in merito all’eventuale obbligo disposto (e spesso disatteso) di redigere ed approvare anche un bilancio preventivo.
Ricordiamo, infine, che nella redazione del bilancio l’eventuale attività commerciale deve essere contabilizzata separatamente dall’attività istituzionale: ciò significa anche che le associazioni sportive devono contabilizzare i movimenti di gestione avendo cura di annotare separatamente i movimenti relativi all’attività commerciale da quelli relativi all’attività istituzionale.

Dott. Luca Chiacchiari