COMPENSI SPORTIVI E ISTITUTI A SOSTEGNO DEL REDDITO

Il regime di esenzione fiscale di cui beneficiano i compensi da attività sportiva dilettantistica (e da collaborazioni amministrativo gestionali) crea spesso dubbi in merito all’incidenza di questa componente reddituale sul diritto ad usufruire degli istituti di sostegno del reddito, che analizzeremo nel dettaglio.

Familiari a carico: Avere un familiare (appartenente al medesimo nucleo) fiscalmente “carico” significa poter usufruire di una detrazione d’imposta che può arrivare fino ad euro 1.200,00. Un familiare risulta “a carico” (solitamente dei propri genitori), quando consegue un reddito complessivo annuo non superiore ad euro 2.841,51. I compensi sportivi, trattandosi di redditi fiscalmente esenti fino a euro 7.500,00 ed assoggettati a ritenuta a titolo di imposta fino ad euro 28.158,28 (quando subiscono un prelievo d’imposta definitivo all’atto dell’erogazione), non concorrono alla determinazione del reddito complessivo annuo. Pertanto il conseguimento di tale tipologia di reddito (fino ad euro 28.158,28) non incide sulla attribuzione della detrazione d’imposta. Il modello ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente) è uno strumento che misura la situazione economica di ogni nucleo familiare ed è richiesto in moltissimi casi al fine di poter beneficiare di sconti e altre agevolazioni economiche che lo Stato in alcuni casi mette a disposizione. Ai fini della definizione di tale valore dall’anno 2014 i redditi esenti sono diventati rilevanti e conseguentemente i compensi fino ad euro 7.500,00 incidono su tale calcolo.

L’Assegno per il nucleo familiare (ANF) è una forma di sostegno al reddito riservata ad alcune categorie di cittadini, erogato sulla base della composizione del nucleo familiare e del relativo reddito calcolato in base ai redditi dei componenti il nucleo familiare di qualsiasi natura, ivi compresi, se superiori a euro 1.032,91, quelli esenti da imposta o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta. Ciò comporta che se i compensi sportivi superano l’importo di euro 1.032,91 essi rientrano nel calcolo del reddito del nucleo familiare utile per determinare il diritto alla percezione degli assegni familiari.

La NASPI consiste in una indennità mensile erogata da INPS a sostegno dei soggetti che perdono il lavoro (licenziamento o dimissioni per giusta causa). Tale indennità si perde quando il soggetto disoccupato riprende una attività lavorativa che produca redditi oltre una certa soglia. L’INPS non si è mai espresso per chiarire se i compensi sportivi incidano sul diritto alla predetta indennità ma ha stabilito che la NASPI si perde in caso di un concomitante “lavoro dipendente o parasubordinato” (capo IV del T.U.I.R.) dal quale derivi un reddito annuale superiore ad euro 8.145,00, oppure in caso di svolgimento di “attività lavorativa in forma autonoma” (capo V del T.U.I.R.), di “impresa individuale” (capo VI del TUIR) dalla quale derivi un reddito superiore ad euro 4.800,00. Poiché i compensi sportivi rientrano nella categoria dei “redditi diversi” (capo VII del T.U.I.R.) si ritiene che tali redditi non rilevino ai fini della decadenza dalla prestazione Naspi.

L’Indennità di mobilità rappresenta una ulteriore forma di sostegno economico riconosciuto dall’INPS in caso di perdita del lavoro per alcune categorie di lavoratori. Mutuando quanto indicato per l’indennità Naspi si ritiene che il conseguimento di compensi sportivi dilettantistici sia compatibile con il conseguimento dell’indennità di mobilità.
Dott. Luca Chiacchiari