IMPRESE FEMMINILI – STRUMENTI A SOSTEGNO DEL CREDITO

Con l’obiettivo di agevolare l’accesso ai finanziamenti per l’attività d’impresa o professionale femminili e permettere l’inserimento delle donne nel mercato del lavoro o di sviluppare la propria attività, il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri ha istituito delle misure per creare nuove possibilità al lavoro autonomo femminile:

  • La Sezione Speciale del Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese;
  • Il Protocollo d’intesa per lo sviluppo e la crescita dell’imprenditorialità e dell’autoimpiego femminile;

La “Sezione Speciale” è uno strumento di incentivazione dell’imprenditoria femminile che mira a facilitare l’accesso al credito delle donne mediante la concessione di una garanzia pubblica. Infatti, l’impresa femminile che si rivolge alla Sezione speciale non ottiene un contributo in denaro, ma ha la possibilità di ottenere finanziamenti senza garanzie aggiuntive sugli importi garantiti dal Fondo. La donna che vuole fare impresa può contare, pertanto, su questa dote potenziale nel momento in cui richiede un sostegno finanziario.
Alla Sezione speciale possono accedere le micro, piccole e medie imprese (PMI), iscritte al Registro delle imprese, ovvero:

  • società cooperative e società di persone costituite in misura non inferiore al 60% da donne;
  • società di capitali le cui quote di partecipazione spettino in misura non inferiore ai due terzi a donne e i cui organi di amministrazione siano costituiti per almeno i due terzi da donne;
  • imprese individuali gestite da donne;
  • le professioniste iscritte agli ordini professionali;

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Il “Protocollo” prevede la c.d. “Sospensione donna”, ossia la possibilità per le imprenditrici o lavoratrici autonome di chiedere, per una sola volta e nelle ipotesi espressamente indicate, la
sospensione del rimborso del finanziamento, fino a 12 mesi, senza garanzie aggiuntive, in caso di:

  • maternità;
  • grave malattia della stessa, del coniuge o convivente, o dei figli anche adottivi;
  • malattia invalidante di genitori, parenti o affini che siano conviventi.

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