ZERO TASSE E CONTRIBUTI PER I LAVORATORI DELLO SPORT DILETTANTISTICO
Aggiornamento del 08.02.2018
La Risoluzione dell’Ispettorato del Lavoro nr. 1/2016, trattata nell’articolo del 03.11.2017 riportato in basso, che aveva inizialmente demandato a ogni singola FSN l’individuazione delle attività strumentali all’esercizio dell’attività sportiva e ritenute necessarie per lo svolgimento della stessa è stata superata dalla legge di Bilancio 2018 (L.205/2017) che – nel definire anche le collaborazioni sportive dilettantistiche “co.co.co.” – demanda al Coni l’individuazione delle mansioni che potranno essere inquadrate con il regime agevolato (link).
Articolo del 03.11.2017
Un argomento molto delicato nel mondo dello sport dilettantistico è sicuramente quello relativo al lavoro.
Ricordiamo che, in presenza di alcune condizioni, è riconosciuta una completa esenzione fiscale per le somme percepite fino ad euro 7.500,00 l’anno ed una imposta sostitutiva per somme superiori a tale soglia. E’ appena il caso di segnalare che il Disegno di Legge di Bilancio per il 2018 prevede un aumento di tale soglia ad euro 10.000,00 e ciò non può che aumentare l’interesse per tale trattazione.
Sebbene sia più controversa la questione degli sgravi previdenziali l’osservatorio normativo evidenzia una costante volontà del Legislatore di riservare a tali rapporti di collaborazione un trattamento speciale con l’intento di agevolare la pratica dello sport dilettantistico giustificando il trattamento differenziato riservato a tale settore rispetto alla disciplina generale dei rapporti di lavoro in relazione al ruolo che tale movimento svolge nello strato sociale, come fattore di crescita sul piano relazionale e culturale.
Da un punto di vista fiscale le citate agevolazioni sono riconosciute in presenza di indennità, rimborsi, premi e compensi erogati nell’ambito dell’esercizio diretto di attività sportiva dilettantistica riconosciuti da CONI, Federazioni o Enti sportivi nazionali e da qualunque altro ente che persegua le medesime finalità (ASD/SSD), purché non realizzate nell’esercizio di arti e professioni.
La prima condizione, dunque, è verificata quando l’attività è svolta nell’esercizio diretto di attività sportiva dilettantistica. Integrando una serie di interventi di prassi intervenuti negli anni potremmo affermare che tale definizione comprenda la fase relativa alla partecipazione a gare e manifestazioni sportive, le mansioni di carattere amministrativo gestionale ma anche le attività riguardanti la formazione, la didattica, la preparazione e l’assistenza alla stessa (Art.35 D.L.207/2008 e Circ.Min.Lav.37/2014).
L’altro requisito che accerta la legittimità delle agevolazioni riguarda il lavoratore che, nell’espletare le attività non dovrà concretizzare l’esercizio di un’arte o professione (che imporrebbe la titolarità di partita IVA). Tale aspetto, dunque, è legato essenzialmente dalla condizione personale del prestatore d’opera. Per cui di fronte ad alcuni elementi oggettivi quali la continuità, l’abitualità, la ripetitività, l’ammontare dei compensi, la pluricommittenza e/o il fatto che tale impiego rappresenti una esclusiva fonte di reddito, potrebbe venire contestata la legittima applicazione della agevolazioni in oggetto.
Sul tema esiste un’ampia giurisprudenza con esiti spesso contrastanti, soprattutto in tema di esenzione previdenziale. Se da un lato, infatti, è riconosciuta la presenza di un complesso di norme e documenti di prassi che giustificano un trattamento di favore riservato allo sport dilettantistico ed ai suoi operatori, dall’altro risulta evidente il contrasto con l’articolo 38 della Costituzione che prevede per tutti i lavoratori il diritto/dovere ad idonee coperture da infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria.
Un primo importante passo, forse, verso la soluzione definitiva della questione è arrivato dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro con la Circolare n. 1/2016 con la quale vengono chiarite le condizioni per godere della esenzione contributiva:
- Le collaborazioni devono essere svolte a favore di organismi che perseguono finalità sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI (ASD/SSD iscritte al Registro CONI);
- Le attività svolte devono essere quelle necessarie a garantire avviamento e promozione dello sport sulla base delle indicazioni o regolamenti forniti dalle singole Federazioni o Enti Nazionali che attuano il riconoscimento delle ASD/SSD;
- Le qualifiche idonee all’espletamento delle predette attività devono essere acquisite mediante corsi di formazione promossi dalle singole Federazioni o Enti Nazionali finalizzati alla iscrizione in appositi albi o elenchi tenuti dagli stessi Enti nazionali o dal CONI.
In pratica la Circolare ritiene non contestabili quei rapporti di lavoro per i quali siano state rispettate le indicazioni fornite dalle singole Federazioni (o Enti Nazionali affilianti) alle ASD/SSD sulle attività da queste ritenute necessarie per garantire l’avviamento e la promozione dello sport erogate da persone qualificate sulla base di titoli o percorsi formativi stabiliti dalle stesse Federazioni (o Enti Nazionali affilianti).
A seguito di tale intervento alcune Federazioni (verifica quali) hanno adottato Regolamenti e Circolari che individuano le mansioni necessarie allo svolgimento delle attività sportive fornendo così alle ASD/SSD loro affiliate “regole del gioco” chiare, nel rispetto delle quali gli operatori potranno avvalersi legittimamente della esenzione previdenziale sui indennità, rimborsi, premi e compensi sportivi ricevuti. Dopo la pubblicazione del presente articolo anche la Federazione Ginnastica (link) e la Federazione Scherma (link) hanno pubblicato le loro disposizioni in merito.
L’intervento in questa direzione di tutte le Federazioni o Enti sportivi nazionali darebbe un ulteriore importante contributo a questo tentativo di riordino della materia cominciato, con merito, dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro.