ASPETTI FISCALI DEL CAMPUS ESTIVO
Siamo nella stagione che vede l’avvio dei centri o campus estivi organizzati da ASD e SSD che consistono nel gestire, nel periodo di chiusura delle scuole, bambini in età scolare proponendo loro attività ludiche, sportive, di gioco e culturali, durante tutta la giornata, a disposizione degli organizzatori che li intrattengono facendo fare loro le attività sopra indicate oppure, in alcuni casi, organizzando anche dei soggiorni di qualche giorno in località montane.
Alla luce delle novità introdotte a seguito del nuovo elenco delle attività sportive riconosciute dal CONI (vedi elenco) è necessario fare il punto della situazione in ambito fiscale.
Nel caso in cui il soggetto organizzatore sia una ASD/SSD il corrispettivo specifico versato dagli iscritti può godere della nota esenzione fiscale essendo di natura “istituzionale” (art. 148, comma 3 del TUIR e art. 4 del Codice IVA), laddove il beneficiario del servizio fosse quantomeno tesserato alla Federazione o all’Ente di Promozione Sportiva, fermo restando tutti i requisiti formali richiesti in capo alla ASD/SSD (statuto a norma, registrato, invio dell’EAS, ecc.).
Tuttavia, per tutte le SSD e quelle ASD che non abbiamo anche la “veste” di Associazione di Promozione Sociale, il comma 4 dell’art. 148 del TUIR esclude dalla citata agevolazione fiscale la quota della retta pagata dal tesserato relativa alla eventuale somministrazione del pranzo (e/o della colazione e/o della merenda).
Con l’introduzione dell’elenco delle discipline sportive riconosciute dal CONI si ritiene che debba essere attentamente valutata l’attività effettivamente praticata durante il “campus”, al fine dell’inquadramento della stessa se “sportiva” o meno. Spesso, infatti i campi estivi, non sono esclusivamente sportivi poiché nella loro offerta gli organizzatori offrono anche servizi complementari come lezioni di lingua, disegno, ecc. In questi casi potrebbe essere contestato lo svolgimento di attività commerciale e, in questi casi, abitualmente l’Ufficio accertatore qualifica come commerciale l’intero corrispettivo, divenendo difficile individuare la parte relativa all’attività sportiva (che godrebbe della esenzione fiscale) da quella effettivamente non sportiva.
Il medesimo problema sussiste anche nell’ambito delle stesse attività “motorie” laddove quelle praticate non rientrino nell’elenco stilato dal CONI. Infatti, al contrario dei “campus” legati specificatamente alla pratica di una o più discipline sportive (es. pallavolo, calcio, pallacanestro, ecc.) per i quali trova certamente applicazione la norma di defiscalizzazione, i centri estivi in cui è prevista attività cosiddetta di “motricità” o “psicomotricità” o “giochi con la palla o senza” o anche “avviamento all’attività sportiva” (discipline non incluse nel predetto elenco) potrebbero non poter contare sulla medesima agevolazione.
Questa limitazione avrebbe importanti conseguenze anche nella gestione del personale utilizzate dalle ASD/SSD per tali attività. Infatti gli istruttori e gli animatori dei campi estivi che non svolgono una attività sportiva riconosciuta dal Coni non potranno godere dei compensi sportivi di cui all’articolo 67, comma 1, lett. m), TUIR.
In questo caso, fermo restando l’imponibilità fiscale dei corrispettivi incassati dai partecipanti ai campus, una soluzione al problema degli operatori potrebbe essere quella di utilizzare soggetti già professionalizzati dotati di Partita IVA oppure mediante i contratti di prestazione occasionale (che hanno sostituito i vecchi “voucher”).