BONUS PUBBLICITA’ ALLA CASSA
Aggiornamento del 01.06.2021
Il DL Sostegni Bis ha introdotto alcune rilevanti novità (per i dettagli clicca QUI) in tema di:
- ammontare del credito
- criterio di determinazione
- finestra temporale per la richiesta del credito
Aggiornamento del 06.08.2019
Nel testo della legge di conversione del DL n. 59/2019 su sport e cultura approvato in Senato il 6 agosto 2019 si cono alcune novità che riguardano il cosiddetto “Bonu Pubblicità”, che elenchiamo di seguito:
- Il bonus è diventato “strutturale” a partire dal 2019, per cui non è necessario attendere proroghe annuali ma l’emanazione di un DPCM con il tetto di spesa annuo da pubblicarsi entro il mese di marzo.
- Dal 2019 possono accedere al bonus anche i Professionisti
- Il credito è stabilito nella misura standard del 75% dell’incremento di investimento. E’ eliminata la previsione della maggior credito (90%) per le micro, piccole e medie imprese e per le startup innovative.
- La scadenza per le domande di accesso all’incentivo viene rinviata, per il 2019, al 31 ottobre, con la possibilità di invio dal 1° ottobre. A regime invece il periodo temporale per l’invio delle comunicazioni tornerà ad essere quello ordinario, ovvero dal 1° ed il 31 marzo.
Aggiornamento del 28.11.2017
Al fine di agevolare le imprese destinatarie del nuovo incentivo che devono pianificare i loro investimenti pubblicitari, in data 27.11.2017 sono state pubblicate alcune informazioni che anticipano i contenuti principali del Regolamento attuativo di prossima adozione.
- Plafond di spesa
Lo stanziamento delle risorse finalizzate a questa misura sono per il 2018 pari a 62,5 milioni di euro, di cui: 50 milioni per gli investimenti sulla stampa (20 per gli investimenti effettuati nel secondo semestre del 2017, più 30 per quelli da effettuare nel 2018); 12,5 milioni per gli investimenti da effettuare nel 2018 sulle emittenti radio-televisive. - Misura del beneficio
In presenza di proposte di investimento su entrambi le tipologie di media, il soggetto richiedente potrà vedersi riconosciute due diversi crediti d’imposta, in percentuali differenziate a seconda delle condizioni della ripartizione su ognuna delle due platee di beneficiari. - Investimenti ammissibili
Il beneficio è applicabile anche agli investimenti effettuati dal 24 giugno al 31 dicembre 2017 ma riguarda solamente gli investimenti effettuati sulla stampa, compresi i giornali on-line. Gli investimenti devono essere effettuati su giornali ed emittenti editi da imprese titolari di testata giornalistica iscritta presso il competente Tribunale (art.5 L. n. 47/1948), ovvero presso il ROC (art. 1, c.6, lett.a), n.5, L.249/1997. Sono escluse dal credito d’imposta le spese sostenute per l’acquisto di spazi destinati a servizi particolari come ad esempio televendite, servizi di pronostici, giochi o scommesse con vincite di denaro, di messaggeria vocale o chat-line con servizi a sovrapprezzo. - Condizioni di ammissibilità
L’effettività del sostenimento delle spese deve poi risultare da apposita attestazione rilasciata dai soggetti legittimati a rilasciare il visto di conformità dei dati esposti nelle dichiarazioni fiscali, ovvero dai soggetti che esercitano la revisione legale dei conti. Per richieste di credito d’imposta superiori a 150.000 euro è richiesta l’accertamento preventivo di regolarità presso la Banca Dati Nazionale Antimafia del Ministero dell’interno a condizione che sia iscritto (o abbia inoltrato richiesta di iscrizione) agli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, di cui all’articolo 1, comma 52, della legge 6 novembre 2012, n. 190. - Cumulabilità
Il credito d’imposta è alternativo e non cumulabile, in relazione a medesime voci di spesa, con ogni altra agevolazione prevista da normativa nazionale, regionale o comunitaria. - Domanda ammissione
La comunicazione telematica (“prenotazione”) prevista su apposita piattaforma dell’Agenzia delle Entrate, dovrà contenere: – i dati identificativi dell’azienda (o del lavoratore autonomo); – il costo degli investimenti pubblicitari distintamente per le due tipologia di media; – il costo complessivo degli investimenti effettuati sugli analoghi media nell’anno precedente; – l’ammontare del credito d’imposta richiesto per ognuno dei due media; – dichiarazione sostitutiva di atto notorio (artt. 46 e 47 DPR 445/2000) sul possesso del requisito consistente nell’assenza delle condizioni ostative ed interdittive previste dalle disposizioni antimafia ai fini della fruizione di contributi e finanziamenti pubblici.
Articolo del 19.09.2017
Il Decreto Fiscale collegato alla Legge di Bilancio 2018 conferma quanto anticipato con la nostra Circolare del 12.09.2017 in tema di “Incentivi fiscali agli investimenti pubblicitari incrementali su quotidiani e periodici” introdotti dall’articolo 57-bis della manovra correttiva 2017.
In particolare è prevede l’attribuzione di un credito di imposta in favore di imprese e lavoratori autonomi che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica, nonché sulle emittenti televisive e radiofoniche locali il cui valore superi almeno dell’1% quelli, di analoga natura, effettuati nell’anno precedente.
Sono espressamente inclusi tra gli investimenti pubblicitari agevolabili anche quelli effettuati sulle testate online.
Il credito d’imposta, sarà utilizzabile esclusivamente in compensazione (art. 17 del D.Lgs. 241/1997), previa istanza al Dipartimento per l’informazione e l’editoria, e nella misura del 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati, nel limite massimo di spesa aggregata stabilito annualmente. Il credito è elevato al 90% nel caso di investimenti pubblicitari effettuati da piccole e medie imprese, micro-imprese e start-up innovative.
Il contributo previsto, sotto forma di credito d’imposta, sarà attribuito a partire dal 2018, relativamente agli investimenti effettuati a far data dall’entrata in vigore della legge di conversione, ossia dal 24 giugno 2017 al 31 dicembre 2017, purchè il loro valore superi almeno dell’1% l’ammontare degli analoghi investimenti pubblicitari effetuati dai medesimi soggetti sugli stessi mezzi di informazione nel corrispondente periodo dell’anno 2016.
Il credito d’imposta spetta, comunque, nel limite massimo complessivo di spesa, fissato in misura pari 62,5 milioni di euro per l’anno 2018 e non ha natura automatica, essendo richiesta la presentazione di un’apposita istanza
Si attendono ora le disposizioni attuative dell’agevolazione, che dovrebbero essere emanate a breve con apposito decreto.