27 giugno 2019 – Info Pillole

ATTIVITA’ DI SEGRETERIA NELLA ASD/SSD

In una ASD la persona che si dedica alle attività di segreteria (es. raccolta iscrizioni, tenuta della cassa, ecc.) se non svolge tali mansioni a livello “professionale” (es. ragioniere, commercialista, ecc.) può ricevere un compenso esentasse fino a 10.000 euro anno. Parliamo delle prestazioni di carattere “amministrativo gestionale” a carattere “non professionale”. Queste attività seppur non configurando esercizio diretto dell’attività sportiva dilettantistica (come quelle di atleti, istruttori, allenatori, arbitri e simili) sono da considerarsi ugualmente necessarie al funzionamento della struttura sportiva e pertanto meritevoli dell’agevolazione. NON deve, però, ravvisarsi alcun “vincolo di subordinazione”. In sostanza, se la persona dedicata alle pratiche amministrative soggiace a compiti, orari, ed indicazioni specifiche da parte della ASD potrebbe ravvisarsi un rapporto di lavoro dipendente celato dall’agevolazione in commento. Caratteristica fondamentale del rapporto è, dunque, l'”autonomia” fra il prestatore d’opera e la ASD.

 

LA PROCEDURA DELLO SPORT BONUS

Ulteriori dettagli per richiedere lo SPORT BONUS.
– La richiesta potrà essere presentata entro il 04/07/2019 solo a mezzo PEC all’indirizzo ufficiosport@pec.governo.it, indicando nell’oggetto della mail “Sport Bonus 1° finestra 2019”.
– Bisogna inviare un apposito modulo da compilare, reperibile sul sito internet dell’Ufficio per lo Sport presso la Presidenza del Consiglio, allegando: – copia documento d’identità e della tessera sanitaria – Dichiarazione in carta libera del soggetto beneficiario della volontà di accettare l’erogazione liberale, con l’indicazione dell’importo erogato e del tipo di lavori di restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia o nuova opera che intende realizzare.
– Entro il 19 luglio sul sito www.sport.governo.it sarà pubblicato l’elenco dei soggetti che potranno effettuare le erogazioni liberali in denaro.
– Entro 10 gg da pubblicazione elenco (non oltre il 29 luglio) sarà possibile effettuare l’erogazione con la modalità di pagamento scelta nel modulo di richiesta.
– Entro 10 gg da accredito somme (non oltre il 9 agosto) i destinatari delle donazioni devono dichiarare (con un modulo ad hoc), di aver ricevuto l’erogazione.
– Successivamente l’Ufficio dello sport pubblicherà l’elenco dei beneficiari del credito d’imposta.

 

LA QUESTIONE DELLA DENOMINAZIONE SOCIALE

L’ASD ha l’obbligo di indicare, nella denominazione sociale, la finalità sportiva e la ragione o la denominazione sociale “dilettantistica” (art.90 comma 17 L. 289/2002). Il mancato adempimento può comportare il disconoscimento della natura di sodalizio sportivo e la perdita dei benefici fiscali.
La variazione della denominazione sociale avviene con delibera dell’assemblea straordinaria, in quanto trattasi di una modifica statutaria. Il verbale col nuovo statuto modificato dovrà essere poi registrato all’Agenzia delle Entrate con il pagamento dell’imposta di registro di € 200,00 e con le marche da bollo da € 16,00 ogni 4 facciate (100 righe).
La variazione della denominazione va contestualmente comunicata a:
– Agenzia delle Entrate avvalendosi dei modelli AA5/6, in presenza del solo codice fiscale, ovvero con modello AA7/10, quando l’ASD è anche titolare di partita IVA.
– SIAE competente per territorio, se l’associazione ha optato per il regime forfetario ex lege 398/91.
– Federazione o EPS affiliante.
– Altro soggetti quali Istituto bancario in cui è stato aperto il conto corrente dell’associazione, ai fornitori, ecc.

 

SCADENZE FISCALI PER ANNO SPORTIVO NON SOLARE

Le ASD che hanno esercizio sociale (o sportivo) non coincidente con anno solare, devono prestare molta attenzione alle scadenze fiscali.
Le imposte sui proventi commerciali (es. fatture emesse ma non solo per chi ha optato per la L.398/91) si devono versare entro 6 mesi dalla fine dell’ esercizio sociale (o sportivo). La trasmissione telematica del Modello Unico ENC 2019 e della Dichiarazione Irap 2019 va effettuata entro 9 mesi dalla fine dell’esercizio sociale (o sportivo). Per cui nel caso di un esercizio sociale (o sportivo) che va dal 01.07.2018 – 30.06.2019 le imposte andranno pagate entro il 31.12.2019 mentre l’invio delle dichiarazioni fiscali entro il 31.03.2020.
Per le CU (Certificazioni Uniche che hanno ad oggetto la corresponsione anche dei compensi sportivi) e la trasmissione del modello 770 rileva, al contrario, l’anno solare e non sociale per cui valgono le scadenze ordinarie. Nell’esempio fatto poc’anzi, dunque, le scadenze relative al periodo 01.07.2018 – 31.12.2018 sarebbero, rispettivamente, 01.04.2019 (CU) e 31.10.2019 (770).