A RISCHIO LE AGEVOLAZIONI PER LE ASD/SSD

Per poter applicare e mantenere le agevolazioni fiscali (fra le più importanti ricordiamo la defiscalizzazione degli introiti ricevuti dagli associati e/o tesserati per i corsi sportivi) gli enti non commerciali di tipo associativo (fra cui le ASD e le SSD) devono trasmettere telematicamente il Modello EAS:

 

  • 60 giorni dalla costituzione del sodalizio;
  • 31 marzo di ogni anno, per comunicare eventuali modifiche intervenute nel periodo d’imposta precedente.

Dal monitoraggio annuale sono escluse tutte quelle variazioni già comunicate con modello AA5/6 o AA7/10 (ad es. la variazione del Legale Rappresentante o della denominazione) o altre modifiche ritenute “fisiologiche”, come le variazioni che, da un esercizio all’altro, interessano un dato numerico (ad es. introiti da sponsorizzazione).

 

Ad esempio, la comunicazione non va presentata nel caso in cui cambino:

  • i dati relativi agli importi di cui ai punti 20 (proventi per attività di sponsorizzazione o pubblicità) e 21 (messaggi pubblicitari per la diffusione di beni e servizi)
  • i dati delle manifestazioni per la raccolta di fondi (punto 33);
  • i dati di cui ai punti 23 (media delle entrate degli ultimi tre esercizi), 30 (ammontare delle erogazioni liberali ricevute) e 31 (importo dei contributi pubblici ricevuti).

Devono, al contrario, essere segnalati (a titolo esemplificativo):

  • introiti da pubblicità/sponsorizzazione (punti 20 e 21 del Modello) qualora nel modello EAS presentato si era dichiarato di non averne o di farlo occasionalmente;
  • l’avvenuta organizzazione di manifestazioni per la raccolta fondi (punto 33) quando l’anno precedente non erano state indicate nell’EAS;
  • le variazioni sui dati da indicare ai punti 25 e 26 ovvero, rispettivamente, il settore in cui l’ente opera (sportivo, culturale, ricreativo, ecc.) e le attività svolte in via prevalente.

Le ASD/SSD, in quanto iscritte al Registro pubblico del CONI, possono beneficiare di una compilazione “semplificata” (solo i punti 4, 5, 6, 20, 25, 26), per cui il monitoraggio annuale riguarderà solo le variazioni eventualmente intervenute rispetto alle risposte fornite sui pochi punti previsti.

 

Il modello deve essere trasmesso anche per autodenunciare la perdita dei requisiti per usufruire delle agevolazioni fiscali. In questo caso il modello va trasmesso entro 60 gg.

 

La tardiva presentazione dell’EAS, rispetto ai termini previsti, permette all’ASD/SSD di usufruire di quelle agevolazioni fiscali solo dalla data dell’avvenuta presentazione.

 

L’omesso invio dell’EAS può essere sanato mediante una procedura che si chiama in gergo “remissione in bonis“, solo se nel frattempo l’omissione non sia stata già contestata o siano iniziate verifiche, ispezioni o altre attività di accertamento a carico della ASD/SSD, a patto che:

  • la trasmissione telematica del modello EAS avvenga entro il termine di presentazione della prima dichiarazione dei redditi scadente successivamente al termine originariamente previsto per il modello EAS;
  • venga versata la sanzione di euro 250,00 tramite modello F24 ELIDE (senza possibilità di compensazione con crediti).