LA SEDE LEGALE DI UNA ASSOCIAZIONE VA SCELTA CON ATTENZIONE
Cambiare la sede legale di una Associazione è una operazione che può avvenire più di una volta durante la vita di un sodalizio sportivo, sia per questioni logistiche (serve una sede più ampia) che per motivi economici (l’affitto della sede è diventato troppo oneroso).
Questa operazione può comportare obblighi amministrativi particolarmente gravosi ed anche delle spese.
Quasi sempre, infatti, la variazione della sede legale determina una modifica dello Statuto sociale che, come noto, deve essere deliberata da una assemblea straordinaria dei soci. Questo significa convocare tutti i soggetti in regola con il pagamento della quota associativa ed iscritti al libro soci e deliberare a favore della variazione solo se in presenza di almeno i 2/3 della compagine sociale (maggioranza qualificata). Cosa non semplicissima da realizzare soprattutto per le compagini ad ampia base associativa.
La modifica della sede legale, inoltre, comporta:
- La registrazione del verbale entro 20 giorni presso l’Agenzia delle Entrate mediante pagamento di euro 200,00 a titolo di imposta di registro (esente da imposta di bollo ai sensi della L. 145/2018);
- La comunicazione della nuova sede all’Agenzia dell’Entrate, tramite il Modello AA5/6, per le Associazioni in possesso del solo codice fiscale, o il Modello AA7/10 per le Associazioni in possesso di partita IVA;
- La comunicazione dell’avvenuta variazione anche agli altri uffici o eventuali Registri (es. REA) in cui l’Associazione è iscritta e a tutti i soggetti pubblici o privati con i quali l’Associazione ha stipulato contratti di qualsiasi natura (es. Banche).
Un’attenta stesura dello Statuto, tuttavia, potrebbe semplificare gli adempimenti appena citati ed, in alcuni casi, evitarli del tutto.
Ad esempio, una clausola statutaria secondo la quale “la variazione della sede legale non comporta una modifica dello statuto se effettuata nell’ambito dello stesso Comune” potrebbe già restringere i casi che impongono una modifica statutaria. Se, in aggiunta, nello Statuto venisse prevista l’attribuzione di tale decisione (modifica sede all’interno dello stesso Comune) al Consiglio Direttivo, si potrebbe evitare anche il coinvolgimento dell’assemblea dei soci che, in ogni caso, risulta più gravosa e soggetta ad ulteriori adempimenti (convocazione dei soci in via preventiva ed entro un certo termine).
Non solo.
Se la sede legale di una Associazione fosse individuata presso un domicilio (es. residenza del L.R.) diverso da quello presso il quale il sodalizio esercita effettivamente l’attività sportiva (es. sede della palestra), ogni qualvolta si rendesse necessario variare il luogo di esercizio dell’attività sportiva sarà sufficiente una semplice delibera del Consiglio Direttivo. Questa possibilità riguarda le Associazione il cui Statuto contiene clausole che permettano alla stessa di poter “operare su tutto il territorio nazionale” e di “poter avviare una o più sedi operative, previa delibera dell’organo amministrativo”.