31 ottobre – Info Pillole
SANATORIA EAS ENTRO IL 30.11.2021
Entro il 30.11.2021 le ASD/SSD possono sanare l’eventuale omesso invio del Modello EAS. Questo adempimento è molto importante dal momento che costituisce un passaggio necessario per accedere al regime fiscale agevolato.
L’invio del Modello EAS deve avvenire entro 60 giorni dalla costituzione dell’associazione ed entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui si sono verificate variazioni nei dati precedentemente comunicati. In caso di presentazione tardiva del Modello EAS sono fatte salve le agevolazioni fiscali solo per il periodo successivo alla presentazione.
Le somme incassate dalla ASD relativa ad attività “istituzionale” (es. corsistica), infatti, nel periodo precedente la presentazione tardiva del Modello EAS, dovranno essere assoggettate ad IVA e ad imposizione diretta.
E’ possibile “sanare” l’omessa presentazione a condizione che, entro il termine di presentazione della prima dichiarazioni dei redditi utile (per sodalizi con hanno solare è il 30.11.2021), si provveda:
- al pagamento della sanzione di euro 250;
- alla presentazione del Modello EAS.
FINO AD EURO 1.000 IN FAVORE DELLE ASD/SSD
Nuovo contributo a fondo perduto fino ad euro 1.000 per ASD/SSD che che hanno attivato la partita IVA nel 2018 ed avviato l’attività economica nel 2019 come da risultanze della relativa iscrizione al REA .
Il valore del contributo a fondo perduto che sarà accreditato agli aventi diritto dipenderà tuttavia dal rapporto tra il limite complessivo di spesa stabilito per norma (20 milioni di euro) e l’ammontare complessivo dei contributi relativi alle istanze accolte.
L’istanza può essere tramessa telematicamente dal 09.11.2021 fino al 09.12.2021.
L’Agenzia delle entrate, una volta ricevute le domande, determinerà quindi l’importo complessivo dei contributi richiesti con le istanze che hanno superato i controlli e, tenuto conto dei fondi disponibili, determinerà la percentuale di riparto, rapportando il richiamato limite di spesa all’ammontare complessivo dei contributi richiesti con le istanze validamente
presentate.
NUOVO SUSSIDIO COVID SOLO PER ALCUNE ASD/SSD
Sono poche le ASD/SSD che potranno usufruire dei contributi a fondo perduto stanziati dal Governo per sostenere le attività rimaste chiuse almeno 100 giorni nel periodo intercorrente fra il 1° gennaio e il 25 luglio 2021.
Sono stati elencati, infatti, i codici attività (ATECO) che individueranno i soggetti beneficiari e quelli attinenti lo sport sono solo i seguenti:
- 93.11.10 Gestione di stadi
- 93.11.20 Gestione di piscine
- 93.11.30 Gestione di impianti sportivi polivalenti
- 93.11.90 Gestione di altri impianti sportivi nca
- 93.13 Gestione di palestre
Ricordo che il contributo potrà essere pari a:
- 3.000 euro, per soggetti con ricavi fino a 400.000 euro;
- 7.500 euro, per soggetti con ricavi superiori a 400.000 e fino a 1 milione;
- 12.000 euro, per soggetti con ricavi superiori a 1 milione.
In assenza di ricavi/compensi 2019, sarà riconosciuto il contributo minimo di 3.000 euro. Per procedere con l’istanza sarà necessario un apposito provvedimento dell’Agenzia delle Entrate che definirà modalità e termini di presentazione (che quindi, ad oggi, non sono ancora noti). L’operatività delle disposizioni del citato decreto è inoltre subordinata alla notifica della Commissione europea e alla successiva approvazione
SCIOGLIMENTO ASD/SSD E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO
Lo scioglimento anticipato di una ASD comporta l’obbligo di devoluzione del patrimonio residuo ad altri enti di natura sportiva.
La delibera di scioglimento deve essere assunta almeno dai 3/4 dei soci e nella stessa dovranno essere nominate le persone che si occuperanno della liquidazione (riscuotere crediti, pagare debiti e risolvere eventuali contratti ancora in essere).
Al termine di questa fase i liquidatori dovranno convocare una assemblea dei soci (ordinaria) che dovrà approvare il bilancio finale di liquidazione nonchè la devoluzione del patrimonio residuo.
Successivamente, in tema di devoluzione, bisogna ottenere il parere vincolante da parte del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.
In tema fiscale la devoluzione ad altre ASD/SSD sarebbe soggetta ad imposta sulle donazioni e ad IRES ed IVA a seconda del possesso o meno di partita IVA da parte delle parti in causa