25 marzo 2022 – Info Pillole
RISCHIO PER LE ASD/SSD CHE SI FANNO PUBBLICITA’
Quando una ASD/SSD promuove i propri servizi sportivi mediante classici canali di promozione commerciale (cartellonistica, social media, ecc.) sta rivolgendo l’offerta ad un pubblico indistinto di utenti e, spesso, propone formule attrattive legate a promozioni, sconti, o altri strumenti di propaganda e comunicazione (marketing) normalmente utilizzati nel mondo imprenditoriale.
In realtà una ASD/SSD dovrebbe svolgere la propria attività prevalentemente (se non esclusivamente) nei confronti dei propri soci o tesserati, senza risultare “market oriented”.
L’impiego di strumenti pubblicitari potrebbe, dunque, attirare l’attenzione degli organi di controllo ed essere utilizzato come elemento probatorio per dimostrare la presenza di una attività d’impresa simulata attraverso lo “schermo” di una ASD/SSD.
Tuttavia lo svolgimento di “attività promozionale” dei propri servizi sportivi non è, in assoluto, vietata e potrebbe portare a contestazioni solo se in presenza di altri comportamenti “imprenditoriali” e, soprattutto, nel caso vi fossero irregolarità negli adempimenti interni previsti dalla normativa (es. ordinata e documentata tenuta della contabilità, evidenza delle convocazioni assembleari, puntuale aggiornamento dei registri assemblee soci e CD, delibere di approvazione dei rendiconti annuali, ecc.).
In ogni caso è consigliabile non adottare formule promozionali troppo aggressive (es. cartellonistica stradale e scontistica) che possano creare distorsione della concorrenza a danno di imprese commerciali del settore sportivo che non godono dei vantaggi fiscali delle ASD/SSD.
IL CERTIFICATO MEDICO PER ATTIVITA AGONISTICA E NON
Gli atleti che praticano attività sportiva agonistica devono sottoporsi periodicamente al controllo di idoneità che varia a seconda dello sport che viene svolto, compiendo accertamenti sanitari specifici. Nel caso in cui l’atleta pratichi più sport, dovrà sottoporsi ad una sola visita di idoneità con periodicità annuale, comprensiva di tutte le indagini contemplate per i singoli sport.
Il certificato originale attestante l’idoneità alle discipline indicate dovrà essere conservato presso l’ASD/SSD di appartenenza.
Quando l’attività sportiva NON è agonistica sarà sufficiente una idoneità generica verificando la storia sanitaria della persona, una visita medica, con misurazione della pressione arteriosa e un ECG (elettrocardiogramma), anche non recente. Anche l’idoneità all’attività sportiva non agonistica vale un anno ed è valida generalmente per tutti gli sport.
Il certificato medico è l’unico strumento legale di tutela della salute dei praticanti l’attività sportiva e di esonero da responsabilità per il Legale Rappresentate della ASD/SSD.
Sono nulle, o meglio prive di efficacia, le clausole di esonero da responsabilità e le autocertificazioni sul proprio stato di salute che alcuni sodalizi sportivi fanno compilare in alcuni casi (es. lezione di “prova”).
IL GARANTE SUL “GREEN PASS” DEI SOCI E TESSERATI
Secondo il Garante per la Privacy le ASD/SSD non possono richiedere e conservare una copia del certificato vaccinale anti Covid-19 dei soci o tesserati che frequentano gli impianti sportivi.
Viene chiarito, infatti, che il Green Pass deve essere semplicemente esibito all’ingresso e letto dagli incaricati esclusivamente attraverso l’apposita App Verifica Covid-19 che consente di accedere ad una sola informazione, ovvero se il titolare del documento ha o non ha un Green Pass.
Le motivazioni:
– la scadenza del Green pass è diversa a seconda della ragione per la quale è rilasciato (tampone negativo, guarigione, prima dose di vaccino o vaccinazione completa), chiederne la scadenza significa acquisire informazioni ulteriori, non necessarie e protette dalla privacy
– il titolare del Green Pass potrebbe rimanere contagiato e quindi il documento perderebbe validità ben prima della sua scadenza.
LA RITENUTA DEL 4% SUI CONTRIBUTI PUBBLICI ALLE ASD/SSD
Quando una ASD/SSD è destinataria di un contributo da parte della Pubblica Amministrazione è importante qualificare questa tipologia di entrata sia per una sua corretta classificazione nel Rendiconto periodico ma anche per verificare l’assoggettamento o meno dello stesso contributo alla trattenuta fiscale del 4% che il soggetto erogante è tenuto a fare.
Possiamo, dunque, avere:
- Contributi in “conto impianti” quando destinati all’acquisto di beni ammortizzabili
- Contributi in “conto esercizio” se ricevuti senza una specifica destinazione in base a contratto o Legge
- Contributi in “conto capitale” come categoria residuale, solitamente ricevuti a titolo di “liberalità”
Contributi in conto impianti non sono mai soggetti alla trattenuta fiscale del 4%.
Negli altri casi il contributo non è oggetto della trattenuta solo se lo stesso sia stato destinato allo svolgimento di attività dirette al raggiungimento dei fini istituzionali e non aventi il carattere della “commercialità”. Diversamente, qualora il contributo venga erogato per l’espletamento di attività commerciali, la Pubblica Amministrazione deve operare sui contributi erogati la ritenuta del 4%.