LA RIFORMA DELLO SPORT IN PILLOLE

AGGIORNAMENTO DEL 02.01.2023

Con la pubblicazione del DL 29/12/2022 n. 198 (c.d. “milleproroghe”) sono stati variati i termini di entrata in vigore di alcune novità della Riforma dello Sport.

In particolare:

  • Rinvio al 1° luglio 2023 dell’entrata in vigore delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 36/2021 relative alla nuova disciplina degli enti sportivi professionistici e dilettantistici e del lavoro sportivo. Pertanto fino al 30.06.2023 continuerà ad essere operativa la vigente disciplina dell’art. 67, c. 1, lett. m) del T.U.I.R., relativa ai compensi erogati agli sportivi dilettanti (i c.d. “10.000 Euro”);
  • Anticipata al 01.07.2023 l’abrogazione del regime del vincolo per i “nuovi tesseramenti”, cioè per i tesseramenti operati per la prima volta a decorrere da tale data;
  • Posticipata al 31.12.2023 per l’abrogazione del regime del vincolo per i rinnovi automatici dei tesseramenti;
  • Proroga al 31 dicembre 2024 delle concessioni, alle ASD/SSD, degli impianti sportivi pubblici, che siano in attesa di rinnovo o scadute o in scadenza entro il 31 dicembre 2022

Poiché si tratta di un decreto legge che dovrà essere convertito in legge entro 60 gg, non si può escludere che nel corso dell’iter di approvazione siano inserite ulteriori modifiche.

ARTICOLO DEL 06.10.2022

La nuova normativa approvata definitivamente il 28.09.2022, qui riassunta, entrerà in vigore dal 01.01.2023, salvo rinvii dell’ultimo minuto in sede di Legge di Bilancio o Decreto “Milleproroghe”.

ABOLIZIONE DEL VINCOLO SPORTIVO

Abolito il “vincolo sportivo” dal 01.07.2023 ovvero la possibilità concessa alla ASD/SSD di rinnovare annualmente il tesseramento di un atleta, anche senza il suo consenso, impedendo allo stesso di poter svolgere la propria prestazione con altra ASD/SSD..

Ciò significa che, dal 01.07.2023, per ogni rinnovo di tesseramento sarà necessario l’assenso dell’atleta.

Come forma di “risarcimento a favore delle ASD/SSD che hanno formato l’atleta in procinto di tesserarsi con una diversa ASD/SSD, verrà riconosciuto un premio di formazione tecnica, la cui misura e modalità applicative saranno individuate dalle singole Federazioni o EP Sportive.

A livello di tesseramento, viene alzata da 12 a 14 anni il limite di età al di sopra del quale è necessario l’assenso (la firma) del minore ai fini del perfezionamento della procedura.

ATTIVITA’ PRIMARIA E SECONDARIA

Le ASD/SSD dovranno svolgere l’attività sportiva dilettantistica (corsistica ed eventi/gare) in via esclusiva o principale.

Le altre attività dovranno risultare “secondarie e strumentali”, ovvero potranno essere svolte solo entro certi limiti quantitativi da individuare con successivo decreto. Considerando che la stessa normativa è già in essere per gli ETS si presume che anche per le ASD/SSD i ricavi delle attività secondarie non potranno superare il 30% dei ricavi complessivi.

Considerato il peso economico che alcune di queste attività hanno nei bilanci delle ASD/SSD è stato chiarito che i limiti pocanzi descritti non riguarderanno le seguenti attività:

  • sponsorizzazione e pubblicità;
  • cessione dei diritti e indennità legate alla formazione degli atleti;
  • gestione di impianti e strutture sportive.

DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI

Le SSD avranno la possibilità di distribuire (parzialmente) gli utili in misura non superiore al 50% degli utili prodotti e comunque entro il limite massimo dell’interesse dei buoni postali fruttiferi aumentato di 2,5 punti rispetto al capitale effettivamente versato.

Le SSD che gestiscono piscine, palestre o impianti sportivi la quota di utile distribuibile è incrementata dal 50% all’80%. Tale previsione dovrebbe servire ad incentivare l’ingresso di imprenditori ed investitori nel mondo dell’impiantistica sportiva.

Tuttavia, per accedere a questa agevolazione le SSD dovrebbero rinunciare all’esenzione fiscale dei ricavi incassati da tesserati per la corsistica ed altri servizi sportivi, per la quale rimane obbligatoria la previsione statutaria del divieto assoluto di distribuzione degli utili di esercizio.

TASSAZIONE DEI PREMI SPORTIVI

I premi ottenuti grazie ai risultati nelle competizioni sportive verranno tassati come i premi e le vincite ordinarie mediante un prelievo alla fonte a titolo di imposta pari al 20%. Viene meno, dunque, la completa esenzione fiscale prevista con l’attuale normativa per premi fino ad euro 10.000 in un anno.

Il soggetto che eroga il premio (Federazione, ASD/SSD, ecc.) dovrà operare una trattenuta pari al 20% del premio lordo e corrispondere all’avente diritto la differenza (premio netto). Tali somme, di conseguenza, non andranno dichiarate dal percipiente in dichiarazione dei redditi e non si sommeranno agli eventuali altri redditi ai fini della determinazione delle aliquote IRPEF.

IL “LAVORO SPORTIVO”

Abolito il concetto di “compenso sportivo” come dettato dall’art.67, lettera m) del TUIR che per le collaborazioni sportive “pure” (es. atleta, allenatore, istruttore, ecc.) consentiva la gestione del rapporto tramite semplice lettera d’incarico (previa delibera del CD) ed una esenzione fiscale/previdenziale per importi fino a 10.000 euro in un anno.

Le collaborazioni sportive intrattenute con ASD/SSD potranno in futuro assumere solo due forme:

  • Volontariato puro;
  • Lavoro sportivo.

Il volontario sarà quella figura che presterà gratuitamente la propria opera in favore di ASD/SSD senza essere remunerato in alcun modo (fatta eccezione per il rimborso di eventuali spese sostenute in nome e per conto della ASD/SSD), Ogni volontario dovrà essere assicurato per infortuni e responsabilità civile verso i terzi.

Il lavoratore sportivo eserciterà attività sportiva in favore della ASD/SSD verso un corrispettivo. Potranno essere “lavoratori sportivi” non solo le figure tipiche quali l’atleta, allenatore, istruttore, direttore tecnico, direttore sportivo e preparatore atletico, ma anche tutte quelle diverse figure che svolgono le mansioni necessarie per lo svolgimento dell’attività sportiva sulla base dei regolamenti degli organismi affilianti. Tutte le figure non rientranti nelle mansioni individuate dagli organismi affilianti, dovranno essere inquadrate secondo le regole del lavoro ordinarie.

LE FORME DI COLLABORAZIONE SPORTIVA

Quando un collaboratore sportivo eserciterà attività sportiva in favore della ASD/SSD a fronte di un corrispettivo il rapporto di lavoro dovrà qualificarsi necessariamente in una delle seguenti forme:

  • Lavoro subordinato;
  • Lavoro autonomo (occasionale o “professionale” con partita IVA);
  • Collaborazione coordinata e continuativa.

La collaborazione si presume nella forma della “Collaborazione coordinata e continuativa” quando di durata inferiore alle 18 ore settimanali.

A tutti i lavoratori sportivi si applicherà, in base alla specifica natura del rapporto di lavoro, le ordinarie norme sulla tutela previdenziale, della malattia, dell’infortunio, della gravidanza, della maternità e della genitorialità e contro la disoccupazione involontaria. In particolare, i lavoratori sportivi “subordinati” che perderanno il lavoro avranno diritto alla NASPI.

Le ASD/SSD dovranno adeguarsi alle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro (L. 81/08) e agli obblighi assicurativi contro gli infortuni sul lavoro (INAIL).

LA TASSAZIONE IN CAPO AL COLLABORATORE SPORTIVO

Il trattamento fiscale riservato ai collaboratori sportivi sarà diverso in base all’entità annua percepita e per questo motivo sarà previsto l’obbligo, in capo al collaboratore, di rilasciare un’autocertificazione attestante l’ammontare dei compensi percepiti nell’anno solare ogni volta che riceverà un compenso sportivo.

La Riforma prevede una esenzione fiscale dei compensi fino ad euro 15.000,00 (aumentando il limite oggi vigente di euro 10.000,00 annui). Superata tale franchigia (solo) il reddito eccedente sarà assoggettato a tassazione secondo le ordinarie aliquote fiscali.

Tale meccanismo, al contrario dell’odierna normativa, non riguarderà i premi legati a risultati in competizioni sportive che non saranno considerati proventi da lavoro sportivo e sconteranno la ritenuta a titolo di imposta del 20%.

I CONTRIBUTI PREVIDENZIALI NELLE NUOVE COLLABORAZIONI SPORTIVE

Viene prevista una esenzione contributiva per i compensi fino a 5.000,00 Euro annui. Oltre tale soglia tutti i compensi sportivi saranno assoggettati a contribuzione previdenziale.

In sostanza, alla luce delle novità di natura fiscale di cui sopra, l’ammontare dei compensi totalmente esenti da oneri fiscali/previdenziali, oggi fissata in euro 10.000,00 annui, si ridurrà ad euro 5.000,00 annui.

La gestione previdenziale per i lavoratori sportivi subordinati sarà gestita dal Fondo Pensione Sportivi mentre per i lavoratori autonomi e co.oc.co dalla gestione separata INPS.

La contribuzione sarà così ripartita:

  • Lavoro subordinato – contributi pari al 33% (di cui 9,19% a carico del collaboratore);
  • Co.Co.Co. – contributi pari al 27,03% (di cui 1/3 a carico del collaboratore);
  • Lavoro autonomo (P.IVA) – contributi pari al 26,23% (al 100% a carico del collaboratore).

Fino al 31.12.2027 le aliquote previdenziali relative alle posizioni diverse da quelle da lavoro subordinato sono ridotte al 50%.

GLI ADEMPIMENTI BROCRATICI IN TEMA DI LAVORO SPORTIVO

Introdotte una serie di semplificazioni degli adempimenti a carico di ASD/SSD connessi alla costituzione di alcuni rapporti di lavoro sportivo ed alla gestione degli stessi attraverso l’utilizzo del nuovo Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche.

Ad esempio:

  • I dati afferenti i rapporti di CO.CO.CO. dovranno essere comunicati al nuovo Registro della attività sportive dilettantistiche (clicca QUI per accedere al Registro) e non più al Centro per l’impiego;
  • Saranno esonerati da tale obbligo i rapporti con compensi fino a 5.000,00 euro;
  • La gestione del Libro Unico Lavoro (LUL) e l’obbligo di comunicazione mensile all’INPS per le CO.CO.CO dovranno essere gestiti in via telematica all’interno di apposita sezione del Registro della attività sportive dilettantistiche;
  • Esonero dall’elaborazione mensile del cedolino paga per i rapporti di lavoro con compenso annuale non superi l’importo di euro 15.000,00;

Quando la collaborazione sportiva viene gestita come “lavoro subordinato” gli adempimenti da porre in essere rimangono quelli previsti dalla normativa ordinaria.