31 ottobre 2024 – Info Pillole

AFFITTO SPAZIO NELL’IMPIANTO SPORTIVO

Se una ASD/SSD affitta uno spazio dell’impianto sportivo che gestisce ad un’altra ASD/SSD affiliata alla stessa Federazione o Ente Sportivo che svolge la “medesima attività sportiva”, il corrispettivo ricevuto può considerarsi non tassabile (ai fini IVA e IRES) a condizione che:

  1. Le ASD/SSD perseguano finalità istituzionali analoghe, ovvero la promozione dello sport dilettantistico, anche se praticano discipline sportive diverse.
  2. Le attività svolte nello spazio affittato siano effettivamente sportive e dilettantistiche e non commerciali.
  3. Le ASD/SSD rispettino i requisiti statutari previsti dalla normativa.

La norma non richiede che la “medesima attività” sia identificabile con una specifica disciplina sportiva (es. pallavolo o karate), ma con il macro-ambito delle attività sportive dilettantistiche. Questo è coerente con lo spirito dell’art. 148, comma 3, che mira a sostenere e incentivare la collaborazione tra enti no-profit con finalità analoghe.

LE AGEVOLAZIONI SULLA FORNITURA DI UTENZE DI ASD/SSD

Le Associazioni Sportive Dilettantistiche (ASD) e le Società Sportive Dilettantistiche (SSD) non possono beneficiare dell’aliquota IVA agevolata al 10% per le forniture di energia elettrica. Tale aliquota è riservata a specifiche categorie, come le utenze domestiche, le imprese agricole e i consorzi di bonifica e irrigazione. Le ASD e le SSD non rientrano tra questi beneficiari.

Per quanto riguarda il gas naturale, le ASD e le SSD possono usufruire di un’accisa ridotta, equiparata a quella per usi industriali, se gli impianti sono adibiti esclusivamente ad attività dilettantistiche e gestiti senza fine di lucro. Questa agevolazione si applica non solo agli impianti sportivi, ma anche alle strutture annesse, come docce, spogliatoi e uffici amministrativi.

In sintesi, mentre le ASD e le SSD non hanno accesso all’aliquota IVA agevolata al 10% per l’energia elettrica, possono beneficiare di un’accisa ridotta sul consumo di gas naturale, a condizione che gli impianti siano destinati esclusivamente ad attività dilettantistiche e gestiti senza scopo di lucro.

LE AGEVOLAZIONI DELLA L398/91 PER ASD/SSD

La Legge 398/1991 consente di pagare imposte ridotte su proventi commerciali realizzati da ASD/SSD e di semplificare gli adempimenti burocratici connessi. In particolare:

  • l’IRES (24%) viene calcolata solo sul 3% dei proventi commerciali realizzando una completa esenzione fiscale per la parte residua di proventi (97% del totale);
  • l’IVA incassata (solitamente il 22%) deve essere versata solo nella misura del 50% e ciò consente alla ASD/SSD di ottenere un ulteriore quota di incassi (il 50% dell’IVA incassata che non va versata all’Erario).

Tale regime agevolato si applica alle ASD/SSD che non superano il limite annuo di 400.000 euro di proventi derivanti da attività commerciali. L’importo limite si calcola al netto dell’IVA, a nulla rilevando la quota di IVA trattenuta dalla ASD/SSD

ACQUISTI DI BENI DA FORNITORE UE

Quando una ASD che ha optato per il regime di cui alla Legge 398/1991 effettua un acquisto di beni da un soggetto passivo IVA in UE (acquisto intracomunitario) può essere oggetto di alcuni obblighi di natura fiscale:
Se la ASD non ha superato la soglia di 10.000 euro annui per acquisti intracomunitari, la ASD:
– Non è tenuta a integrare la fattura con l’IVA italiana.
– Può richiedere al fornitore francese di applicare l’IVA del paese d’origine (Francia).
– Deve comunque monitorare il superamento della soglia di 10.000 euro.
Se la ASD supera la soglia dei 10.000 euro annui per acquisti intracomunitari, la ASD:
– Deve comunicare al fornitore francese il proprio numero di partita IVA italiano.
– L’acquisto sarà esente IVA in Francia (regime di reverse charge intracomunitario).
– La ASD diventa tenuta a integrare la fattura con l’IVA italiana e adempiere agli obblighi relativi agli acquisti intracomunitari.