31 gennaio 2025 – Info Pillole
SCADENZA DEL 30 GENNAIO PER I COLLABORATORI DELLA PA
Entro il 30 gennaio di ogni anno le ASD/SSD che hanno instaurato rapporti di “lavoro sportivo” con dipendenti pubblici devono comunicare all’amministrazione di appartenenza del collaboratore l’ammontare dei compensi erogati nell’anno precedente. Tale obbligo riguarda:
– rapporti di “lavoro sportivo” in corso o cessato il 31 dicembre;
– quei rapporti che determinano un compenso complessivamente superiore a 5.000 euro.
L’importo si intende complessivo e quindi riferito a tutte le somme percepite a titolo di lavoro sportivo dal collaboratore e non al singolo contratto. Tale comunicazione è dovuta entro 30 gg dalla cessazione del rapporto laddove lo stesso so chiuda in corso d’anno. Si consiglia di effettuare la comunicazione con strumenti atti ad attestarne l’avvenuto assolvimento, come ad esempio:
– far protocollare la comunicazione presso l’ufficio destinatario, anche per il tramite del collaboratore;
– mediante una PEC all’indirizzo dell’amministrazione
La comunicazione deve contenere:
– dati anagrafici del dipendente pubblico e della ASD/SSD;
– durata del contratto;
– ammontare degli importi corrisposti per il periodo di riferimento.
NOVITA SUI RIMBORSI SPESA PER I COLLABORATORI SPORTIVI
La Legge di Bilancio 2025 ha introdotto una importante novità in tema di rimborsi spesa in occasioni delle trasferte da parte dei dipendenti e collaboratori.
Dal 01.01.2025 le spese di vitto, alloggio e trasporto (taxi e NCC), eventualmente oggetto del rimborso deliberato dall’organo amministrativo dell’ASD/SSD a favore dei propri dipendenti e collaboratori, dovranno da questi ultimi essere stati sostenuti mediante strumenti di pagamento “tracciato” (bonifico, bancomat, carta credito ecc.).
In caso contrario I relativi rimborsi saranno TASSATI in capo al dipendente/collaboratore.
Pertanto, nel redigere la nota spesa, dipendenti e i collaboratori dovranno allegare oltre alla documentazione probante la spesa (es. fattura) anche la prova documentale che la stessa è stata sostenuta con strumenti di pagamento “tracciato” (bonifico, bancomat, carta credito ecc.).
OBBLIGHI INFORMATIVI SUL SITO WEB DELLA SSD
Le SSD in quanto Società a Responsabilità Limitata (SRL) devono rispettare specifici obblighi informativi previsti dalla normativa italiana ed europea. Questi obblighi mirano a garantire la trasparenza e la tutela dei terzi, facilitando l’identificazione della società e la verifica delle sue informazioni legali e commerciali. Le informazioni che vanno riportate in modo chiaro e visibile, preferibilmente nel footer del sito o in una sezione dedicata (es. “Note legali” o “Chi siamo”) sono:
– Denominazione sociale completa;
– Forma giuridica con la dicitura “Società Sportiva a responsabilità limitata” o l’acronimo “SSD a RL”;
– Sede legale;
– Codice Fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese;
– Ufficio del Registro delle Imprese presso cui la società è iscritta;
– Capitale sociale sottoscritto e versato (specificando se è interamente versato o meno);
– Indicazione dello stato di liquidazione, se la società è in fase di scioglimento.
– Indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) della società;
– Eventuali altri contatti aziendali ufficiali (telefono, email ordinaria, fax).
I CO.CO.CO. AMMINISTRATIVO GESTIONALI
II compiti tipici di segreteria di una ASD/SSD, quali ad esempio la raccolta delle iscrizioni, la tenuta della cassa e la tenuta della contabilità da parte di collaboratori che non svolgono le predette mansioni a livello professionale (es. Commercialisti, Ragionieri, ecc.) possono esser inquadrati con il Contratto di Collaborazione Coordinata e Continuativa amministrativo gestionali che non rientra nell’ambito del “lavoro sportivo”
Rispetto ai rapporti di lavoro sportivi, la cui comunicazione dovuta a seguito dell’instaurarsi della predetta collaborazione (UNILAV) non può avvenire entro il 30° giorno successivo come per le collaborazioni sportive ma entro le ore 24 del giorno precedente.
Per queste tipologie di collaborazioni:
– il collaboratore non è tenuto all’apertura di una posizione INPS a meno che, in corso d’anno, vada a percepire compensi superiori ad euro 5.000,00;
– l’ASD/SSD dovrà aprire posizione INAIL entro le 24h precedenti l’assunzione