FINANZIAMENTI DEI SOCI: ASPETTI CIVILISTICI E FISCALI DA NON SOTTOVALUTARE

Il tema dei finanziamenti dei soci alle società è sempre attuale e presenta risvolti rilevanti sia sul piano civilistico che fiscale, con implicazioni che vanno dalla redazione dei documenti alla corretta imputazione contabile e al trattamento tributario degli interessi e delle eventuali rinunce.

Il tema dei finanziamenti dei soci alle società è sempre attuale e presenta risvolti rilevanti sia sul piano civilistico che fiscale, con implicazioni che vanno dalla redazione dei documenti alla corretta imputazione contabile e al trattamento tributario degli interessi e delle eventuali rinunce.

E’ consigliabile, dunque, stendere un contratto iscritto o quantomeno formalizzare l’accordo tramite uno scambio di corrispondenza possibilmente tramite PEC.

Dai patti deve emergere la proposta del socio, l’accettazione da parte dell’amministratore della Società, la condizione di infruttuosità del prestito, i tempi di restituzione ecc. Può assumere una certa rilevanza anche la coerenza fra i termini dell’accordo con l’andamento finanziario della società che deve evidenziare un oggettivo fabbisogno finanziario. I termini della pattuizione vanno, inoltre, correttamente rappresentati nel Bilancio e nella Nota Integrativa della società beneficiaria.

Senza questi accorgimenti, il Fisco potrebbe presumere la fruttuosità del prestito e pretendere l’applicazione del tasso legale per la determinazione degli interessi.

L’eventuale rinuncia del socio al suo credito (capitale e/o interessi) potrebbe avere rilevanti effetti fiscali:

  • Per la società beneficiaria la rinuncia costituisce una sopravvenienza attiva tassabile per l’ammontare della rinuncia che eccede il valore fiscale del credito (art. 88, comma 4-bis TUIR). Per questo motivo la rinuncia deve essere accompagnata da una dichiarazione sostitutiva del socio con l’indicazione del valore fiscale del credito.
  • Per il socio, il valore rinunciato aumenta il costo della partecipazione (artt. 94 e 101 TUIR) e ciò consente in caso di cessione o liquidazione della propria partecipazione societaria di pagare le imposte solo sull’importo incassato che eccede il valore fiscale della partecipazione, comprensivo dei finanziamenti rinunciati.

Anche nel caso di rinuncia è assolutamente consigliabile predisporre:

  • Una comunicazione scritta di rinuncia da parte del socio (con data certa);
  • Una presa d’atto scritta da parte della società (con data certa);

Nel caso in cui il finanziamento fosse fruttifero di interessi le regole sono diverse in base al tipo di socio:

  • Soci persone fisiche – gli interessi attivi sono redditi di capitale  tassati con ritenuta a titolo d’imposta del 26%;
  • Soci persone giuridiche – gli interessi attivi sono componenti positivi del reddito d’impresa tassato per competenza.

In conclusione, i finanziamenti soci devono essere sempre formalizzati sia per evitare contestazioni in caso di infruttuosità, sia per gestire correttamente eventuali conseguenze di natura fiscale.

Se hai dubbi su un finanziamento soci già effettuato o vuoi essere certo che tutto sia in regola per evitare contestazioni contatta il nostro Studio.