IVA AL 10% NEL SETTORE IMMOBILIARE

L’IVA agevolata al 10% nel settore immobiliare si applica in diversi casi, con regole che variano in base al tipo di intervento e alla destinazione dell’immobile:

  • Manutenzione ordinaria e straordinaria
    IVA 10% solo su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata (categorie A, esclusa A/10).
    Su immobili strumentali (B, C, D, E, A/10) si applica l’IVA 22%.
    Le prestazioni professionali (ingegneri, architetti, geometri, ecc.) restano sempre al 22%.
  • Fornitura di beni negli interventi di manutenzione
    IVA 10% se i beni sono forniti dallo stesso soggetto che esegue i lavori.
    Per i beni significativi (es. infissi, caldaie, sanitari, ascensori, impianti di sicurezza) il 10% si applica solo fino a concorrenza del valore della manodopera; la parte eccedente è al 22%.
  • Restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia
    IVA 10% indipendentemente dalla destinazione dell’immobile (anche commerciale o industriale).
    Il 10% si applica anche ai beni finiti, pure se acquistati direttamente dal committente.
  • Demolizione e fedele ricostruzione
    Trattata come ristrutturazione edilizia → IVA 10% (non 4%, anche se “prima casa”).
  • Nuova costruzione di abitazioni non di lusso e fabbricati “Tupini”
    IVA 10% se il committente non usufruisce dell’agevolazione “prima casa” e non costruisce per la rivendita
    (in caso contrario, l’aliquota può scendere al 4%).

In sintesi, l’IVA al 10% è la regola negli interventi edilizi “qualificati”, ma manutenzione e beni significativi richiedono particolare attenzione per evitare errori di aliquota.