ASD/SSD E APS ESONERATE DA COLLEGAMENTO POS/RT

Dal 1° gennaio 2026 è entrato in vigore l’obbligo di collegamento tra strumenti di pagamento elettronico (POS) e strumenti di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi (per dettagli clicca QUI).

Recentemente l’Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti in tema pubblicato (clicca su – GUIDA OPERATIVA POS/RT 2026FAQ 2026INTERPELLO 44/2026) dai quali emerge un principio fondamentale che esonera dall’obbligo i soggetti che  incassano ESCLUSIVAMENTE operazioni esonerate dall’obbligo di emissione del documento commerciale.

Fra le casistiche molto frequenti che risultano esonerate da tale obbligo:

  • ASD/SSD che incassano solo corrispettivi da soci/tesserati per corsi sportivi;
  • ASD/SSD in regime 398/91 che incassano corrispettivi commerciali per attività strettamente connesse all’attività sportiva (es. vendita e noleggio attrezzatura sportiva a soci/tesserati, servizi sportivi a terzi, ecc.);
  • APS che incassano corrispettivi da soci e familiari per attività di interesse generale.

Se l’ASD/SSD o APS svolge anche attività commerciale ordinaria soggetta ad obbligo di certificazione dei corrispettivi documento commerciale (es. bar, ristorazione, merchandising, ecc.), l’obbligo scatta.

In conclusione, in assenza di obbligo di certificazione telematica dei corrispettivi:

  • non esiste obbligo di RT;
  • non esiste obbligo di collegamento POS.

Attenzione al “POS misto”.

Se il POS è utilizzato sia per operazioni esonerate sia per operazioni soggette a documento commerciale, il collegamento diventa obbligatorio.