ASD E APS CON O SENZA PERSONALITA GIURIDICA?
La riforma dello sport, introdotta con il d.lgs. 36/2021 e successivi correttivi, ha inciso profondamente sulla struttura degli enti sportivi dilettantistici, ridefinendo le possibili forme giuridiche che questi possono assumere. L’articolo 6 del decreto ha previsto quattro modelli alternativi:
- Associazione sportiva priva di personalità giuridica;
- Associazione sportiva con personalità giuridica di diritto privato;
- Società di capitali e cooperative;
- APS, iscritta al RUNTS, con o senza personalità giuridica.
Questa pluralità di opzioni non è meramente formale: la scelta della forma giuridica condiziona l’iter costitutivo, i controlli a cui l’ente è sottoposto e, soprattutto, la responsabilità patrimoniale degli amministratori e degli associati.
Nel caso dell’associazione non riconosciuta chi agisce per conto dell’Associazione, ad esempio stipulando contratti o assumendo obbligazioni, risponde personalmente e solidalmente con il fondo comune, offrendo così una garanzia ai creditori nel caso in cui il patrimonio dell’associazione sia insufficiente. La Cassazione (sentenza n. 19486/2009) ha chiarito che tale responsabilità non nasce dalla semplice carica ricoperta, ma dall’attività negoziale concretamente svolta. Si tratta di una responsabilità accessoria, ma non sussidiaria, rispetto a quella dell’associazione.
Di tutt’altro tenore è il regime previsto per le associazioni con personalità giuridica. Queste, a seguito della riforma, possono ottenere il riconoscimento della personalità giuridica con una procedura semplificata e un patrimonio minimo di 10.000 euro. In presenza di tale riconoscimento, si realizza una netta separazione tra il patrimonio dell’ente e quello dei singoli associati, garantendo un’autonomia patrimoniale perfetta. Gli amministratori e gli associati non rispondono personalmente per le obbligazioni assunte dall’ente. L’unica eccezione riguarda i casi di mala gestio, ad esempio quando l’organo amministrativo omette di convocare l’assemblea in presenza di perdite superiori a un terzo del patrimonio minimo, come previsto dal comma 3-quater dello stesso articolo.
Il riconoscimento della personalità giuridica rappresenta oggi un’opportunità concreta per le Associazioni. Oltre a tutelare il patrimonio personale degli amministratori, consente all’ente di presentarsi con maggiore solidità agli occhi di partner, sponsor e istituzioni.
Per questo, è importante valutare attentamente quale forma giuridica adottare, tenendo conto non solo degli aspetti fiscali e burocratici, ma anche delle implicazioni in termini di responsabilità e sostenibilità dell’attività nel lungo periodo.


