NUOVE REGOLE PER LE PRESTAZIONI OCCASIONALI

Come anticipato dalla nostra Circolare del 19.06.2017 dal 10.07.2017 sono considerate “prestazioni occasionali” le attività che danno luogo in un anno civile:

  • a compensi di importo complessivamentenon superiore a 5.000 euro per ciascun prestatore di lavoro, con riferimento alla totalità degli utilizzatori;
  • compensi di importo complessivamentenon superiore a 5.000 euro per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori di lavoro;
  • compensi di importo non superiore a 2.500 europer le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatoreche non possono comunque superare il limite di durata pari a 280 orenell’arco dello stesso anno.

I suddetti limiti economici, come chiarito con circolare INPS 107/2017, si riferiscono ai compensi percepiti al netto dei contributi, premi assicurativi e costi di gestione.

Non possono essere attivate prestazioni di lavoro occasionale che siano rese da lavoratori con i quali l’utilizzatore abbia in corso o abbia cessato da meno di 6 mesi un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa.  Ulteriori divieti impediscono la stipula del contratto di prestazione occasionale:

  • da parte degli utilizzatori che hanno alle proprie dipendenzepiù di 5 lavoratori subordinati a tempo indeterminato;
  • da parte delle imprese del settore agricolo, salvo che per le attività lavorative rese dai soggetti di cui all’articolo 54-biscomma 8 purché non iscritti nell’anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli;
  • da parte delle imprese dell’edilizia e di settori affini, delle imprese esercenti l’attività di escavazione o lavorazione di materiale lapideo, delle imprese del settore delle miniere, cave e torbiere;
  • nell’ambito dell’esecuzione di appalti di opere o servizi.

Le prestazioni in esame sono “tracciate” attraverso una apposita comunicazione all’INPS. In particolare, l’utilizzatore:

  • di un contratto di prestazione occasionale è tenuto ad effettuare la comunicazione almeno 60 minuti prima dell’inizio della prestazione lavorativa;
  • del Libretto di famiglia, deve comunicare i dati entro il terzo giorno del mese successivo a quello di svolgimento della prestazione.

Sul piano sanzionatorio, la norma di cui all’articolo 54-bis, comma 20 del D.L. 50/2017 dispone:

  • la trasformazionedel rapporto in lavoro “a tempo pieno e indeterminato” nel caso sia superato, da parte di un utilizzatore diverso da una pubblica Amministrazione, il limite economico di 2.500 euro o comunque il limite di durata della prestazione pari a 280 ore nell’arco di un anno (ovvero del diverso limite previsto nel settore agricolo);
  • in caso di violazione dell’obbligo di comunicazione preventivada parte di utilizzatori ovvero di violazione di uno dei divieti di cui al comma 14 dell’articolo 54-bis (ad esempio, divieto di ricorso al contratto di prestazione occasionale da parte degli utilizzatori che hanno alle dipendenze più di 5 lavoratori a tempo indeterminato), l’applicazione di una sanzione pecuniaria da 500 a 2.500 euro “per ogni prestazione lavorativa giornaliera per cui risulta accertata la violazione“.

Come sottolineato dalla circolare 5/2017, alla suddetta sanzione pecuniaria (da 500 a 2.500 euro) non è applicabile la diffida (articolo 13 del D.Lgs. 124/2004e la sanzione “ridotta” (articolo 16, L. 689/1981) è pari a 833,33 euro per ogni giornata non tracciata da regolare comunicazione.

Sul punto, l’Ispettorato ha precisato che, nel caso si violino i suddetti obblighi in relazione a più lavoratori “… la sanzione ridotta risulterà essere il prodotto tra il citato importo di euro 833,33 e la somma delle giornate lavorative non regolarmente comunicate ovvero effettuate in violazione dei divieti di cui al comma 14”.