NIENTE TASSE PER IL CIRCOLO CHE SOMMINISTRA CIBO E BEVANDE
La gestione di un bar o punto di ristoro da parte di un’associazione no-profit è spesso al centro di contenziosi e/o fraintendimenti. La questione desta molta attenzione soprattutto perché ad essa sono legati bisogni specifici dei soci ma anche interessi economici per la stessa Associazione oltre che, chiaramente, implicazioni di rilevanza fiscale ed amministrativa.
Con l’intento di agevolare il socio frequentatore nel bisogno di ristorarsi adeguatamente dopo l’attività sportiva o durante le attività ludiche del Circolo, il Legislatore ha previsto per i ricavi della predetta attività una completa esenzione fiscale, quando la stessa:
- Consista in mera “somministrazione” di bevande e alimenti già pronti e non in attività di ristorazione (che comporterebbe la trasformazione/manipolazione degli alimenti);
- Venga svolta presso la sede sociale dell’Associazione;
- Sia complementare alle finalità istituzionali;
- Si rivolga ai soli soci e/o tesserati del medesimo Ente affiliante.
Al verificarsi di tutte queste condizioni l’attività di bar o punto di ristoro interno al Circolo (Associazione), anche se effettuata dietro pagamento di un corrispettivo specifico, non sconterà alcuna imposizione fiscale (IRES e IVA).
Tale agevolazione non è riservata a tutti gli enti no-profit ma solo alle APS (Associazioni di Promozione Sociale comprese tra gli enti di cui all’art. 3, comma 6, lettera e), L. 287/1991, le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell’interno – vedi elenco) e a tutte le associazioni/circoli loro affiliati.
E’ appena il caso di ricordare che un ente associativo può essere contemporaneamente ASD e APS.
Le APS beneficiano anche di semplificazioni amministrative in sede di apertura del bar dovendo, di fatto, provvedere solamente alla presentazione di una semplice SCIA (Segnalazione Inizio Attività) col beneficio di poter cominciare l’attività il giorno stesso, ma a due condizioni:
- L’attività deve essere riservata esclusivamente agli associati e/o tesserati del medesimo Ente affiliante;
- La gestione deve essere diretta; nel caso l’attività di somministrazione fosse affidata a terzi, infatti, la normativa imporrebbe il possesso dei requisiti professionali, che si acquisiscono attraverso la pratica o attraverso appositi corsi riconosciuti dalla Regione.
L’applicazione delle agevolazioni in materia amministrativa è applicata con particolare rigore ed i controlli in materia sono piuttosto frequenti. E’ dunque necessario prestare particolare attenzione all’eventuale presenza di elementi indicatori (tratti da giurisprudenza sul tema) che potrebbero denotare lo svolgimento di attività aperta al pubblico o rivolta a un pubblico indeterminato che comporterebbe il decadimento dai benefici di cui sopra, oltre a pesanti sanzioni.
Tra gli indici segnaliamo (elenco esemplificativo e non esaustivo):
- Il pagamento di biglietto di ingresso anche da non soci;
- Il rilascio di tessere associative senza le corrette formalità (richiesta scritta, lettura ed approvazione statuto, ecc.);
- Pubblicità dell’attività di somministrazione;
- Strutturazione del locale (es. presenza di vetrine) che denoti l’esercizio di un’attività imprenditoriale.
In sostanza tutti gli enti no-profit possono legittimamente prevedere un bar interno ma, quando non hanno la qualifica di APS, soggiaceranno alle disposizioni dell’ art.3 D.P.R. 235/2001 che prevede, in sede di apertura, una domanda di autorizzazione (non una semplice “comunicazione”) che legittimerà l’esercizio dell’attività decorsi 45 giorni dalla presentazione della stessa. Ai fini fiscali l’ente diverso da APS dovrà aprire una Partita Iva e assoggettare i relativi introiti ad IVA e IRES.
Obbligo, quest’ultimo, che riguarda anche le APS quando la somministrazione è rivolta a non soci, ancorchè familiari.
In merito a quest’ultimo punto si segnala che il nuovo Codice del Terzo Settore (D.Lg.vo 117/17) ha introdotto una novità che potrebbero consentire la somministrazione anche ai familiari degli associati conviventi con gli stessi (art. 85 comma 4° del Codice del Terzo Settore) ma la norma è solo di natura tributaria e potrà entrerà in vigore dopo l’operatività del Registro Terzo Settore ovvero dopo l’adozione di numerosi decreti attuativi e ulteriori norme di coordinamento fra la normativa fiscale e quella amministrativa.
In tema di autorizzazioni temporanee l’art.31, comma 2, della Legge n.383/2000 prevede una agevolazione in favore di tutti gli enti no-profit (APS e non). In occasione di particolari eventi o manifestazioni, in cui la somministrazione di alimenti e bevande avviene anche nei confronti di terzi (non soci/tesserati), il Sindaco può concedere autorizzazioni temporanee in deroga alle ordinarie norme amministrative (art. 3, comma 4, della legge 25 agosto 1991, n. 287) ma solamente per il periodo di svolgimento delle predette manifestazioni e per i locali o gli spazi cui si riferiscono. Tali autorizzazioni sono rilasciate alla condizione che l’addetto alla somministrazione dimostri il possesso dei requisiti professionali.