SVILUPPARE IL PROPRIO BUSINESS PER RIDURRE LE TASSE
Fra le misure agevolative confermate dalla Legge di Bilancio per il 2018 (link) ricordiamo il credito di imposta per gli investimenti in attività di Ricerca e Sviluppo a favore di tutte le imprese indipendentemente:
- dalla forma giuridica;
- dal settore economico in cui operano;
- dal regime contabile adottato.
Tale misura sarà operativa fino al 2020.
Sono ammissibili al credito d’imposta le seguenti attività di Ricerca e Sviluppo:
- Lavori sperimentali o teorici svolti, aventi quale principale finalità l’acquisizione di nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o usi commerciali diretti [cd. “ricerca fondamentale”];
- Ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti ovvero la creazione di componenti di sistemi complessi, necessaria per la ricerca industriale [cd. “ricerca industriale”];
- Acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica e commerciale allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati oppure realizzare prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati a esperimenti tecnologici o commerciali, quando il prototipo è necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione è troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di convalida [cd. “sviluppo sperimentale”];
- Produzione e collaudo di prodotti, processi e servizi, a condizione che non siano impiegati o trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità commerciali.
Non si considerano attività di R&S le modifiche ordinarie, seppur migliorative dell’esistente, di prodotti, processi, linee di produzione o servizi. Ad esempio, in tema di sviluppo software, non potranno essere premiali semplici miglioramenti dell’esistente, la prassi del quotidiano, ma l’avanzamento concreto, le novità del mercato che non derivano “dalla semplice utilizzazione dello stato delle conoscenze e delle tecnologie disponibili”.
Le categoria di costo ammesse al beneficio sono:
- Spese relative al personale impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo, anche esterno purchè svolga la propria attività presso le strutture del beneficiario (dal 2017 viene meno la distinzione fra spese per “personale altamente qualificato” e “personale non altamente qualificato” in vigore per l’applicazione dell’agevolazione negli anni 2015 e 2016);
- Spese relative a contratti con Università, Enti di Ricerca o equiparati, altri soggetti (professionisti esterni, imprese non collegate/controllate dal beneficiario, ecc.);
- Spese di acquisizione e di utilizzazione di strumenti e attrezzature da laboratorio nei limiti dell’importo annuo delle relative quote di ammortamento, effettivamente impiegate in attività R&S, di costo unitario non inferiore a 2.000 euro;
- Spese per certificazione contabile, fino a un limite di 5.000 euro per ciascun periodo di imposta per il quale si intende fruire dell’agevolazione, solo per le imprese che non sono soggette a revisione legale dei conti e prive di un collegio sindacale.
Il credito d’imposta è riconosciuto a condizione che la spesa complessiva per investimenti in attività di ricerca e sviluppo ammonti almeno a 30.000,00 euro ed è pari al 50% della “spesa incrementale complessiva” ottenuta dalla differenza fra l’ammontare delle spese R&S sostenute nel periodo d’imposta e la media annuale delle medesime spese realizzate nei tre periodi d’imposta precedenti.
Per fruire del credito d’imposta:
- non è necessaria alcuna istanza preventiva;
- bisogna operare una compensazione dei debiti mediante F24 (usando il codice tributo “6857”) a decorre dal periodo di imposta successivo a quello di sostenimento dei costi;
- l’ammontare del credito deve essere riportato nel quadro RU del modello UNICO relativo al periodo di imposta in cui sono stati realizzati gli investimenti agevolati.
Tutta la documentazione contabile e non, afferente la legittimità del credito d’imposta, dovrà essere certificata dal soggetto incaricato della revisione legale o dal collegio sindacale della società fruitrice oppure da un professionista iscritto nel Registro dei revisori legali nei casi in cui le imprese non siano soggette a revisione legale dei conti e/ siano prive di un collegio sindacale. In ogni caso tale certificazione deve essere allegata al bilancio. I suddetti obblighi di certificazione non si applicano alle imprese con bilancio certificato.