ASD/SSD COME GESTIRE CORRETTAMENTE IL CONTANTE

Aggiornamento del 21.02.2022

Con un emendamento approvato in sede di conversione in legge del DL 228/2022 (c.d. “Milleproroghe”) viene stabilito che il limite per l’utilizzo del contante per l’anno 2022 torna ad essere di 1.999,99 euro . A decorrere dal 01.01.2023, salvo ulteriori proroghe, la soglia massima di tolleranza per l’uso del contante sarà di euro 999,99.

Circolare informativa del 14.12.2021

Con l’odierno contributo cerchiamo di chiarire le norme che riguardano ASD/SSD in tema di tracciabilità delle operazioni in contanti.

La questione appare di estrema importanza considerato che non sono rari i casi in cui cui ASD/SSD si trovano a “maneggiare” anche ingenti somme di denaro. Si pensi, ad esempio, agli incassi delle quote di di tesseramento o iscrizione ai corsi che, seppur singolarmente di importo esiguo, cumulandosi in pochi giorni possono raggiungere soglie fino a diverse migliaia di euro.

In base alla normativa antiriciclaggio di cui al D.Lgs. 231/2007 che disciplina il passaggio di denaro fra persone fisiche e giuridiche, a partire dal 01.01.2022 sono vietati scambi di denaro superiori ad euro 999,99. La normativa nazionale, di fatto, si è allineata alla normativa speciale già in vigore per gli ASD/SSD da oltre 20 anni (art. 25, comma 5, L. 133/1999).

Di conseguenza tutti i versamenti e i pagamenti di importo pari o superiore ad euro 999,99, dal 01.01.2022, devono essere disposti attraverso conti correnti bancari o postali o carte di credito o bancomat o altri sistemi di pagamento tracciabile al fine di consentire efficaci ed adeguati controlli sulla provenienza dei fondi.

Nei casi di violazione del predetto obbligo di tracciabilità le sanzioni a carico dei trasgressori disposte dalla normativa su antiriciclaggio vanno da un minimo di 2.000 euro ad un massimo di 50.000 euro.

In aggiunta alle predetta sanzioni le ASD/SSD che incorrano nelle citate violazioni dovranno far fronte anche alle sanzioni disposte dalla normativa speciale di cui all’art. 25, comma 5, L. 133/1999 che prevede un minimo di 250 euro ed un massimo di 2.000 euro.

Per i frequenti casi in cui le ASD/SSD si trovino ad effettuare versamenti cumulativi sul proprio conto corrente per importi pari o superiore a 1.000 euro, al fine di rispettare la normativa sopra esposta, dovranno adottare precise modalità di documentazione e contabilizzazione.

Come ben chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella recente Circolare n. 18/E del 01 agosto 2018, infatti, una procedura idonea che può certamente limitare i casi di contestazione sulla gestione del contante nei casi dei versamenti cumulativi di ingenti somme, potrebbe essere:

  1. per ogni singola quota di iscrizione ai corsi o di affiliazione rilasciare un’apposita quietanza, copia della quale dovrà essere conservata dall’ente stesso;
  2. annotare in via analitica su un apposito registro le entrate e le uscite, indicando i nominativi dei soggetti, la causale e l’importo incassato o pagato;
  3. dare evidenza di dette quota di iscrizione ai corsi o di affiliazione in sede di redazione del rendiconto economico finanziario (se ASD) o nel bilancio di esercizio (se SSD).

In tal modo potranno intendersi compiutamente soddisfatte anche le esigenze informative degli associati che dei terzi in ordine alla corretta gestione economica e finanziaria dell’ente stesso.

Sempre in tema di contanti va ricordato che nel caso di erogazioni liberali vige l’obbligo della tracciabilità del pagamento per qualsiasi importo come condizione, per chi effettua l’elargizione, di accedere ai benefici fiscali connessi, trattandosi di un principio che vale per tutte le donazioni agevolate (Risoluzione n. 199/E del 3 agosto 1999).