25 febbraio 2019 – Info Pillole

MENO AGEVOLAZIONI FISCALI PER ASD
Il Coni confermando il parere dell’AdE (Circolare 18/2018) ha chiarito che le attività istituzionali possono essere solo quelle previste dagli organismi affilianti (FSN/EPS/DSA) per cui non potranno essere ricomprese tra le “attività connesse agli scopi istituzionali” le altre attività sportive non presenti nell’elenco delle discipline riconosciute dal Coni. In questo modo una ASD/SSD che svolge attività sportive non riconosciute dal CONI (vedi elenco) dovrà pagare le imposte (IRES+IVA) in modalità ordinaria senza poter applicare le agevolazioni della L.398/91.

 

COMPENSI SPORTIVI PER MENTAL COACH?
Il Mental Coach sta diventando una figura importante del mondo sportivo. Tale attività può essere considerata funzionale e complementare alla preparazione fisica ma anche finalizzata a migliorare la prestazione sportiva (o performance). Quando il Mental Coach è svolto da uno psicologo abilitato, titolare di partita IVA, le prestazioni vanno ricondotte ad un ambito “professionale”. Al contrario, se quest’attività viene svolta saltuariamente, da parte di un soggetto non titolare di partita IVA, nei confronti di un solo committente e per un periodo limitato di tempo (e con una retribuzione minima), potrebbe forse giustificarsi la percezione dei compensi sportivi (esentasse fino a 10.000,00 euro l’anno).

 

REDDITO DI CITTADINANZA E COMPENSI SPORTIVI
Tra i requisiti di accesso al “reddito di Cittadinanza” è richiesto, fra gli altri, un ISEE inferiore a 9.360 euro annui. In poche parole l’ISEE si ottiene infatti dalla somma dei redditi più una percentuale del patrimonio mobiliare e immobiliare, valore che viene poi “riaggiustato” sulla base di determinati parametri di equivalenza. Non tutti sanno che a partire dal 2014 tra le poste che concorrono alla determinazione dell’ISEE sono state introdotte anche le somme fiscalmente esenti, tra le quali rientrano anche i compensi sportivi

 

ASD E IL BAR SOCIALE
L’attività di bar con somministrazione di bevande svolta da una ASD, anche se effettuata a favore degli associati, non rientra tra le finalità istituzionali dell’ente e va considerata sempre attività di natura commerciale ai fini del trattamento tributario. Lo ha ribadito la Cassazione con sentenza 25650/2018. L’Agenzia delle Entrate, nel ribadire il concetto, ha chiarito che la tassazione agevolata dei relativi ricavi (L.398/91) può applicarsi limitatamente ai ricavi da Bar che siano collegabili alla pratica sportiva. Per cui sarà tassato in via ordinaria il ricavo del caffè consumato dal socio in un momento diverso da quello in cui frequenta il Circolo per la pratica sportiva (appena prima o non appena concluso l’allenamento).