25 gennaio 2021 – Info Pillole

I COSTI “PROMISCUI” NEL RENDICONTO ANNUALE

Nella redazione del Rendiconto annuale i dirigenti di ASD devono sempre valutare l’incidenza dei cosiddetti costi “promiscui”.
Come noto esistono dei capitoli di spesa che non possono essere imputati solo all’attività istituzionale oppure a quella  commerciale. Si pensi ad esempio alle spese per le utenze della sede di una ASD nella quale, oltre all’attività istituzionale vs soci (es. attività didattica sportiva), vengono vendute attrezzature e indumenti tecnici sportivi.
In questo caso la corretta imputazione del costo per le utenze andrebbe fatta in misura proporzionale sulla base del rapporto che sussiste fra entrate istituzionali e commerciali rispetto al totale. Quindi se ricavi totali fossero 100 e quelli istituzionali 60 i costi delle utenze sarebbero da imputare all’area istituzionale nella misura del 60% del loro ammontare. Stesso ragionamento per l’imputazione in ambito commerciale.
Questa metodologia consente di individuare il risultato della gestione dell’area istituzionale al fine di verificare il rapporto fra la stessa e il comparto commerciale eventualmente gestito da una ASD, come richiesto dalla Legge.

 

PROROGA AL 30.06.2021 DEL MONITORAGGIO 2020

Entro il 31.12 di ogni anno l’ente affiliante (Federazione sportiva o EPS) deve provvedere ad aggiornare il Registro CONI indicando per ciascuna ASD/SSD ivi iscritta l’attività didattica sportiva svolta e/o manifestazioni organizzate/partecipate nel corso dell’ultimo anno. In mancanza di tali elementi una ASD/SSD potrebbe perdere l’iscrizione al Registro e l’accesso a diverse agevolazioni fiscali.
Il CONI lo scorso 15 dicembre ha deciso, causa COVID, di mantenere iscrizione e relativi rapporti di affiliazione delle ASD/SSD  già iscritte alla data del 31 dicembre 2020, seppur prive dell’attività sportiva e didattica da svolgersi nell’ambito istituzionale dell’organismo sportivo di appartenenza riferita al 2020 rinviando di sei mesi, e dunque al 30 giugno 2021, la valutazione sulla vigenza dei predetti requisiti bin capo alle ASD/SSD.
Una vera a propria proroga dell’obbligo comunicativo di cui sopra.
Resta fermo il consiglio a tutti i Dirigenti sportivi di continuare a monitorare la congruità dei dati della propria ASD/SSD risultanti presso l’Ente affiliante oggetto della importante comunicazione annuale al CONI.

 

NUOVO POSSIBILE LIMITE PER INCASSI “COMMERCIALI”

Fra le novità della Riforma dello Sport, che dovrebbe entrare in vigore a marzo 2021, una norma che probabilmente avrà un grande impatto per le ASD/SSD fa riferimento alle attività “commerciali”.
La Riforma prevede che le stesse potranno essere esercitate solo se “secondarie” e strumentali all’attività principale (sport).
In altre parole la nuova norma potrebbe voler dire che i ricavi per le attività “commerciali” (ad es. vendita attrezzatura sportiva, bar interno, sponsorizzazioni) non potranno eccedere le entrate di natura “istituzionale” (corsistica sportiva, organizzazione gare/eventi sportivi, ecc.).
Se tale interpretazione venisse confermata molte ASD/SSD dovranno rivedere le proprie politiche commerciali, con particolare riguardo agli incassi da sponsorizzazione che in molti casi risultano prevalenti rispetto a quelli istituzionali, con inevitabili ripercussioni sull’equilibrio economico e finanziario.

 

COMPENSI SPORTIVI E DETRAZIONE PER CARICHI FAMILIARI

I compensi o rimborsi forfetari di spesa cosiddetti “sportivi” non rilevano ai fini della qualificazione dei “carichi di famiglia”.
Questa importante precisazione, confermata di recente dall’Agenzia Entrate, permette di usufruire delle “detrazioni per familiari a carico” anche quando il coniuge o i figli hanno percepito compensi o rimborsi forfettari entro la soglia annua di euro 10.000.
La detrazione per carichi di famiglia, lo ricordiamo, è uno sconto sulle imposte che può raggiungere, a certe condizioni, anche 1.000 euro circa per ogni soggetto a carico. Essa spetta a condizione che le persone alle quali si riferiscono possiedano un reddito complessivo, al lordo degli oneri deducibili, non superiore a 2.840,51 euro. Per i figli di età non superiore a ventiquattro anni il limite di reddito complessivo è elevato a 4.000 euro. Nel calcolo del reddito complessivo, dunque, non si deve tener conto dei compensi e rimborsi forfetari corrisposti dalle ASD/SSD (se di importo non superiore a 10.000 euro nell’anno solare).