CONTRIBUTI E BONUS 2021 PER LO SPORT DILETTANTISTICO

I tanto attesi “sostegni” a favore del mondo sportivo dilettantistico per questi primi difficili mesi del 2021 appaiono decisamente meno incisivi di quelli adottati in precedenza.

 

Vediamo di seguito le due principali misure, in realtà già previste per l’anno 2020, ma con caratteristiche che ne limitano l’applicazione ad una importante platea di operatori dello sport dilettantistico.

 

  • Contributo a fondo perduto (che può essere richiesto anche come “credito d’imposta”) a favore di ASD/SSD titolari di partita IVA. Il contributo spetta a condizione che l’ammontare medio mensile dei ricavi commerciali 2020 sia inferiore almeno del 30% rispetto allo stesso dato del 2019. Questa condizione non deve essere rispettata per coloro i quali hanno avviato l’attività commerciale dal 2019.
    Il contribuito è determinato applicando una percentuale alla differenza tra i ricavi medi mensili 2020 e quelli del 2019, così determinata:
    – 60% se i ricavi e compensi del 2019 non sono superiori a 100.000 euro,
    – 50% se i ricavi e compensi 2019 sono superiori a 100.000 euro ma non superiori a 400.000 euro,
    – 40% se i ricavi e compensi 2019 sono superiori a 400.000 euro ma non superiori a 1 milione di euro,
    – 30% se i ricavi e compensi 2019 sono superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro,
    – 20% se i ricavi o compensi 2019 sono superiori a 5 milioni e fino a 10 milioni di euro.
    È riconosciuto un importo che va da un minimo di 2.000 euro ad un massimo di 150.000 euro.
    Il contributo va richiesto mediante apposita istanza telematica all’Agenzia delle Entrate entro 60 giorni dalla data di avvio dell’apposita procedura telematica.

Al momento risultano escluse dal contributo le ASD prive di Partita IVA.

 

  • Bonus “una tantum” per collaboratori sportivi con importo variabile in relazione all’ammontare dei compensi percepiti nell’anno 2019 come segue:
    3.600 euro se gli importi percepiti nel 2019 sono superiori a 10.000 euro;
    2.400 euro se gli importi percepiti nel 2019 sono compresi tra 4.000 e 10.000 euro;
    1.200 euro se gli importi nel 2019 sono inferiori a 4.000 euro.
    Il Bonus spetta per tutti i rapporti di collaborazione scaduti entro la data del 31 dicembre 2020 e non rinnovati.
    I collaboratori che hanno già beneficiato del bonus per il 2020 riceveranno automaticamente l’indennità, rapportata al compenso percepito nel 2019, previa conferma sul possesso dei requisiti rispondendo alla mail che verrà inviata in questi giorni da Sport e Salute Spa.
    I soggetti che non hanno beneficiato di una o più delle precedenti indennità, potranno presentare apposita domanda sulla piattaforma di Sport e Salute dal 1 aprile al 15 aprile 2021 nel rispetto dei seguenti requisiti:
    – lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione di cui all’art.67 co.1 lett.m) TUIR con ASD/SSD regolarmente iscritte al Registro Coni;
    – che abbiano cessato, ridotto, sospeso la loro attività in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid-19;
    – che non siano percettori di altri redditi da lavoro (autonomo, subordinato ed assimilato, pensioni);
    – che non siano percettori del reddito di cittadinanza e del reddito di emergenza;
    – che non siano beneficiari delle prestazioni previste dal decreto Cura Italia (trattamenti di cassa integrazione; indennità erogate da INPS per professionisti e co.co.co. iscritti alla gestione separata, all’Ago, alla gestione ex Enpals o ai lavoratori stagionali del turismo e stabilimenti balneari; indennità per reddito di ultima istanza).

Al momento sembra siano esclusi dal bonus i collaboratori che abbiano avviato incarichi presso ASD/SSD per la prima volta successivamente al 31.12.2019.