CO.CO.CO. SPORTIVI – COSA DEVE FARE L’ASD/SSD

In tema di compensi sportivi le ASD/SSD hanno l’obbligo di effettuare il versamento del dovuto solo in modo tracciato (es. bonifico) e di richiedere al collaboratore, prima di effettuare ogni pagamento, un’autocertificazione in cui questi dichiari che, con riferimento a tutti i rapporti di collaborazione (compresi quelli intercorsi con altri committenti ASD/SSD), non sia stata superata la soglia di € 5.000 annui.

Con Circolare n. 88 del 31.10.2023 l’INPS ha chiarito che concorrono alla determinazione della soglia di € 5.000,00 annui, oltre i compensi per co.co.co sportivo e Partita IVA sportiva anche i compensi per lavoro autonomo occasionale svolta in altri settori.

Il Dipartimento dello Sport ha chiarito che l’obbligo di iscrizione alla Gestione separata INPS da parte del Collaboratore scatta alla firma del contratto e prescinde dal superamento o meno della soglia esenzione dei 5.000 euro.

L’ASD/SSD che incarica personale nell’ambito di rapporti di co.co.co sportivo, in ogni caso deve, deve:

  • registrare il contratto al RASD entro il giorno 30 del mese successivo alla stipula;
  • registrare il pagamento sul RASD del compenso i primi giorni del mese successivo alla data del bonifico (seppure la norma consentirebbe una registrazione unica entro il 31 gennaio dell’anno successivo);
  • consegnare al collaboratore e trasmettere all’Agenzia delle Entrate apposita certificazione dei compensi (CU) entro il 16 marzo dell’anno successivo.

Al superamento della soglia dei 5.000 euro l’ASD/SSD committente deve:

  • versare i contributi INPS entro il giorno 16 del mese successivo al pagamento del compenso;  
  • trasmettere all’INPS il flusso dei dati retributivi (UNIEMENS) entro la fine del mese successivo a quello di riferimento.

Il modello UNIEMENS può essere elaborato attraverso l’apposita funzione all’interno del RAS e trasmesso all’INPS dalla stessa ASD/SSD committente previa accreditamento sul portale dedicato oppure tramite un Consulente del Lavoro.