31 agosto 2024 – Info Pillole

GLI ADEMPIMENTI PER I RIMBORSI FORFETARI AI VOLONTARI

I rimborsi forfettari erogati a favore dei volontari per le spese da questi sostenute in relazione alle attività svolte, anche nel proprio comune di residenza, nel limite complessivo di 400 euro mensili, in occasione di manifestazioni ed eventi sportivi riconosciuti dalle FSN, EPS, DSA, anche paraolimpici, dal CONI, dal CIP e dalla società Sport e salute S.p.a. non hanno rilevanza fiscale iino a concorrenza dei plafond di esenzione dettati dalla Riforma dello Sport in tema di compensi sportivi (5.000 euro l’anno ai fini INPS e 15.000 euro l’anno ai fini IRPEF).

Per questo motivo, all’atto della erogazione del rimborso il volontario deve rilasciare autocertificazione per comunicare all’ASD/SSD committente l’eventuale superamento dei predetti limiti.

I sodalizi sportivi devono comunicare sul RAS i nominativi dei soggetti a cui sono stati erogati i rimborsi forfettari e l’importo corrisposto entro la fine del mese successivo al trimestre di svolgimento delle prestazioni sportive del volontario sportivo ma, ad oggi, tale funzionalità del RAS non è ancora operativa.

SEMPLIFICAZIONI PER I COLLABORATORI SPORTIVI DELLA P.A.

Dal 1° giugno 2024 è consentito ai dipendenti pubblici di svolgere attività di lavoro sportivo sino a 5.000 euro, senza necessità di autorizzazione ma previa comunicazione all’amministrazione di appartenenza non subisce modifiche di rilievo salva la precisazione che l’importo della soglia è complessivo (e quindi non riferito al singolo incarico ma a tutte le somme che il dipendente pubblico percepisce a titolo di lavoro sportivo).

L’obbligo per ASD/SSD di comunicazione degli importi erogati al pubblico dipendente per le prestazioni di lavoro oltre soglia dei 5.000 euro, che vanno previamente autorizzate per silenzio assenso decorsi 30 gg dalla richiesta1, possono essere effettuate entro i trenta giorni successivi alla fine di ciascun anno di riferimento, in un’unica soluzione, ovvero alla cessazione del rapporto se intervenuta precedentemente.

SERVIZIO SAUNA E BAGNO TURCO GRATUITO O A PAGAMENTO?

Se una ASD/SSD intende offrire il servizio di sauna e bagno turco gratuitamente, senza corrispettivo economico, ai propri soci/tesserati è comunque necessario presentare una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) presso l’Ufficio SUAP del Comune presso cui risulta la sede operativa in cui si intende erogare il servizio.

La SCIA è richiesta ogni volta che un’attività si qualifica come servizio che potrebbe avere impatto sulla salute e sicurezza dei fruitori, indipendentemente dal fatto che sia a pagamento o gratuita. Pertanto, per garantire la conformità alle normative vigenti in materia di igiene, sicurezza e requisiti strutturali, è obbligatorio presentare questa segnalazione per avviare formalmente il servizio.

Nel caso il servizio fosse reso a pagamento i relativi corrispettivi sono da considerarsi tassati (ai fini IVA e IRES) in misura piena, senza poter avvalersi delle agevolazioni di cui alla L.398/91 in quanto dette prestazioni non si pongono direttamente come naturale completamento dell’attività sportiva, potendo le stesse, invece, essere rese anche separatamente e indipendentemente dall’esercizio di detta attività.

LE ASD/SSD DEVONO ADOTTARE IL LIBRO UNICO DEL LAVORO (LUL)?

Il è un registro obbligatorio per i datori di lavoro/committenti, dove vengono annotati i dettagli dei dipendenti/collaboratori riguardanti assunzione, modifiche contrattuali, retribuzioni, presenze, assenze e cessazioni dei rapporti di lavoro.

L’iscrizione del LUL sul RASD, obbligatoria anche per i compensi inferiori a € 5.000,00, può avvenire in una unica soluzione entro 30 gg dalla fine di ciascun anno di riferimento ma si consiglia di effettuarla mensilmente per meglio monitorare la posizione del collaboratore in merito al superamento della soglia di euro 5.000,00 durante l’anno che comporterebbe il pagamento dei contributi entro il giorno 16 del mese successivo.