ASD/SSD E GLI ACQUISTI DA ESTERO. CONVIENE DAVVERO?
Quando le ASD/SSD effettuano acquisti di beni o servizi da un fornitore UE hanno la percezione di aver fatto una operazione economicamente vantaggiosa perché in molti casi l’acquisto non è gravato da IVA. La normativa comunitaria, infatti, al fine di non alterare la concorrenza fra operatori di diversi paesi, sterilizza l’IVA nelle operazioni fra soggetti comunitari.
Tuttavia, come vedremo, le ASD/SSD sono soggette a specifici adempimenti che pongono dubbi sulla effettiva convenienza di tali operazioni rispetto all’acquisto da un fornitore nazionale.
In questa piccola disamina ci riferiremo al caso molto frequente di una ASD/SSD titolare di Partita IVA che abbia optato per il regime fiscale agevolato di cui alla L.398/91.
Preliminarmente va chiarito che se, nell’anno solare, il totale degli acquisti di beni da fornitori UE non supera i 10.000 euro, l’ASD/SSD non avrà alcun obbligo in quanto l’acquisto sarà gravato da IVA estera.
Oltre la soglia di cui sopra, per poter effettuare acquisti di beni da un fornitore UE, l’ASD/SSD dovrà provvedere, in via preventiva, ad iscriversi in una apposita banca-dati denominata VIES (per iscrivere la tua ASD/SSD clicca QUI).
Generalmente l’acquisto di beni da fornitore UE comporta i seguenti obblighi a carico delle ASD/SSD:
- Ricevuta la fattura dal fornitore estero (senza IVA) l’ASD/SSD dovrà procedere con l’emissione di una “autofattura” elettronica contenente tutti i dati della fattura originaria con l’aggiunta dell’IVA determinata in base alle aliquote e alla normativa fiscale italiana in base al bene acquistato;
- L’ASD/SSD dovrà conservare cronologicamente i documenti d’acquisto in copia cartacea dato che le fatture estere non sono trasmesse telematicamente tramite lo SDI.
Quando l’acquisto dal fornitore UE viene effettuato dall’ASD/SSD nell’ambito dell’attività commerciale svolta (ad es. acquisto di attrezzatura sportiva che viene noleggiata o venduta ai propri soci), il sodalizio sportivo, in aggiunta agli adempimenti pocanzi elencati, dovrà anche:
- Compilare il Registro IVA Minori inserendo i dati sul prezzo indicato nella fattura dal fornitore UE e l’IVA calcolata a seguito dell’emissione dell’autofattura;
- Versare la relativa IVA, calcolata sulla fornitura estera, con cadenza trimestrale (azzerando, di fatto, il “presunto” vantaggio economico di cui alla premessa).
Se l’acquisto da fornitore estero, al contrario, avviene nell’ambito dell’attività istituzionale (es. acquisto attrezzatura sportiva da utilizzare nell’ambito della corsistica a favore dei soci o tesserati) l’ASD/SSD dovrà:
- Istituire un apposito (ulteriore) Registro IVA Minori destinato alla registrazione delle autofatture per acquisti afferenti la sola attività istituzionale;
- Effettuare il versamento dell’IVA, calcolata sulla fornitura estera, con cadenza mensile entro giorno 16 del mese successivo all’acquisto;
La soglia di esonero dagli adempimenti IVA (acquisto nell’anno fino ad euro 10.000) non opera quando acquisto da fornitore UE riguarda servizi. Per cui:
Tipologia operazione | Soglia euro 10.000 | IVA dovuta | Obbligo VIES | Autofattura/Reverse Charge |
Acquisto di beni | SI (entro la soglia IVA dovuta all’estero) | Entro la soglia all’estero, oltre la soglia in Italia | SI (superata la soglia) | Si (superata la soglia) |
Acquisto di servizi | NO (IVA dovuta sempre in Italia) | In Italia | SI sempre | SI sempre |
Meno frequente per le ASD/SSD sono le operazioni attive (cessione di beni o servizi) a favore di soggetti esteri.
Tuttavia, un caso facilmente osservabile potrebbe riguardare i servizi di sponsorizzazione (ad esempio in occasione di una manifestazione sportiva di livello internazionale).
In questo caso gli adempimenti a carico della ASD/SSD saranno i seguenti:
- Verificare preliminarmente che il cliente (solo quando appartenente alla UE) risulti regolarmente iscritto alla banca-dati VIES (per effettuare il controllo clicca QUI);
- Emettere una fattura senza l’applicazione dell’IVA indicando nella fattura la dicitura “Operazione non soggetta ad IVA – articolo 7-ter D.P.R. n.633/1972” nel caso di committente extra-UE (es. Svizzera) o “Operazione verso committente UE soggetta a inversione contabile – articolo 7-ter D.P.R. n.633/1972” nel caso di committente comunitario;
- Compilare il Registro IVA Minori indicando l’importo fatturato nella colonna “Operazioni non rilevanti ai fini IVA”:
- Tassare ai fini IRES (e all’occorrenza IRAP) l’importo incassato in sede di dichiarazione dei redditi mediante assoggettamento all’imposta sostitutiva di cui alla L.398/91.