SANZIONI PER TARDIVA TRASMISSIONE DELLE FATTURE

Un aspetto spesso sottovalutato che può comportare pesanti conseguenze sanzionatorie è la tardiva emissione e/o trasmissione delle fatture elettroniche.

Preliminarmente si ricorda che:

  • la data da indicare in fattura (data di emissione) è, al più tardi, la data di ricevimento del corrispettivo pattuito;
  • la fattura va trasmessa telematicamente entro 12 giorni dalla data di emissione;
  • Il pagamento (anche parziale o acconto) del corrispettivo rende l’operazione “effettuata” per la quota incassata: ciò comporta l’obbligo di emissione immediata della fattura.

A differenza di altri adempimenti fiscali, l’obbligo di trasmissione della fattura non beneficia del rinvio al primo giorno lavorativo successivo se il termine cade di sabato o in un giorno festivo. Esempio: se il 12° giorno dalla data di effettuazione dell’operazione cade di domenica, la fattura inviata il lunedì successivo si considera tardiva.

Le sanzioni per la tardiva trasmissione della fattura variano a seconda della natura dell’operazione:

Operazioni imponibili IVA:

  • sanzione pari al 70% dell’imposta non correttamente documentata, con minimo € 300;
  • se l’IVA è stata comunque liquidata correttamente, la sanzione si riduce da € 250 a € 2.000.

Operazioni non imponibili, esenti, non soggette o con inversione contabile (reverse charge):

  • sanzione pari al 5% dei corrispettivi, con minimo € 300;
  • se la violazione non incide sul reddito, la sanzione va da € 250 a € 2.000.

È sempre possibile regolarizzare tramite ravvedimento operoso (art. 13 D.Lgs. 472/97).

Come da ns precedente informativa (ultima del 16.07.2025), in caso di mancata o tardiva fatturazione, il cliente è tenuto a segnalare l’omissione all’Agenzia delle Entrate entro 90 giorni tramite autofattura elettronica (codice “TD29”) per non incorrere nella sanzione pari al 70% dell’IVA, con un minimo di € 250.