OBBLIGO DI PARTITA IVA PER LE ASSOCIAZIONI: TUTTO RINVIATO AL 2036

Con una decisione molto attesa dal mondo associativo, il Governo ha annunciato che l’entrata in vigore delle nuove disposizioni IVA previste dal D.L. 146/2021 non scatterà più nel 2026, ma è stata rinviata al 1° gennaio 2036.

L’obiettivo dichiarato è quello di evitare un aggravio amministrativo enorme per migliaia di enti basati prevalentemente sul volontariato, che non sarebbero in grado di sostenere da subito i nuovi adempimenti (partita IVA, contabilità IVA, dichiarazioni, registri, ecc.).

Il rinvio al 2036 interessa sicuramente gli Enti del Terzo Settore iscritti al RUNTS (ODV, APS, ecc.) ma resta un nodo aperto per quanto riguarda le ASD/SSD non iscritte al RUNTS.

Per comprendere il peso della proroga, è utile ricordare cosa prevedeva il D.L. 146/2021 e cosa potrebbe, in assenza di ulteriori modifiche, accadere dal 1° gennaio 2036.

Ad oggi molte attività svolte dalle associazioni nei confronti dei propri soci – corsi sportivi, attività culturali, ricreative, formazione, ecc. – sono escluse dal campo di applicazione dell’IVA. Significa che:

  • non è obbligatoria la partita IVA;
  • non si tengono registri IVA;
  • non si presentano dichiarazioni IVA.

Il D.L. 146/2021 stabilisce che le prestazioni verso i soci di cui sopra diventeranno rilevanti ai fini IVA, pur essendo esenti.

In pratica:

  • l’associazione continuerà a non applicare l’IVA al socio (perché esente),
  • ma l’attività diventerà “rilevante” ai fini IVA facendo scattare l’obbligo di aprire la partita IVA obbligando, di fatto, gli enti associativi anche di piccola dimensione a dover fronteggiare adempimenti vari come la tenuta di registri IVA, la presentazione di alcuni dichiarativi fiscali, ecc.

In sostanza, se oggi una ASD che organizza corsi fitness per i soci opera legittimamente con il solo codice fiscale, nel 2036 i ricavi venienti dagli stessi corsi saranno rilevanti ai fini IVA (obbligo di apertura partita IVA) pur rimanendo esenti (senza applicare l’imposta al corrispettivo pagato dal socio).