OBBLIGO DEL DVR PER LE ASD/SSD?
La Riforma dello Sport, in vigore dal 1° luglio 2023, ha riordinato la disciplina dei rapporti di collaborazione con le ASD/SSD qualificando gli stessi come forme di lavoro (di tipo “autonomo” o “subordinato”) riconoscendo alle ASD/SSD il ruolo di committenti/datori di lavoro ai fini dell’applicazione delle tutele lavoristiche, ove ne ricorrano i presupposti.
Alla luce di questa nuova veste le ASD/SSD soggiacciono agli obblighi sulla sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs.n.81/2008) ma con modalità differenziate in base alla tipologia di rapporti utilizzati (subordinati, co.co.co. sportivi, volontari, autonomi).:
- Individuazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori;
- Definizione di un piano preventivo e strumentale di misure di sicurezza e protezione da adottare sul luogo di lavoro;
- Redazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) non solo quando quando ricorrono i presupposti previsti dal D.Lgs. 81/2008 (in particolare presenza di lavoratori subordinati o equiparati) ritenendo la sua redazione fortemente consigliata per tutelare i collaboratori e meglio limitare la resposnabilità dei Dirigenti. Tale documento va aggiornato e revisionato ogni qualvolta mutino le condizioni e/o i dati in base ai quali lo stesso è stato redatto;
- Informazione e, nei casi previsti, formazione dei propri lavoratori in relazione ai rischi effettivamente presenti e alle mansioni svolte;
- Controlli sanitari dei lavoratori da effettuare solo quando ricorrono i presupposti previsti dal D.Lgs. 81/2008 (ossia in presenza di rischi specifici che rendono obbligatoria la sorveglianza sanitaria, come ad esempio utilizzo di attrezzature particolari, esposizione a rischi fisici, chimici o biologici, ecc.), distinguendo chiaramente – idoneità sportiva, rilasciata dal medico specialista in medicina dello sport, obbligatoria per la pratica sportiva agonistica (e, nei casi previsti, non agonistica) e finalizzata a verificare la capacità dell’atleta a svolgere l’attività sportiva – idoneità alla mansione lavorativa, rilasciata dal medico competente nominato dalla ASD/SSD, obbligatoria solo nei casi in cui è prevista la sorveglianza sanitaria, e finalizzata a verificare la compatibilità tra condizioni di salute del lavoratore e mansioni svolte.
- Nomina del RSPP (Responsabile Servizio di Prevenzione e Protezione) al fine di garantire l’esecuzione degli obblighi di cui sopra;
- Redazione del DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti) solo in presenza di contratti di appalto, subappalto o affidamento di lavori/servizi/forniture e non semplicemente per la compresenza di più ASD/SSD nello stesso impianto.
La normativa prevede alcune semplificazioni (non esclusioni) soprattutto nei casi in cui l’ente si avvalga di:
- Collaboratori a titolo gratuito;
- Co.co.co. sportivi con compensi fino a 5.000 euro annui.
In tali casi:non vengono meno gli obblighi di sicurezza, ma possono ridursi alcuni adempimenti formali (es. formazione strutturata, sorveglianza sanitaria), da valutare caso per caso.
Resta comunque sempre necessario:
- garantire l’utilizzo di attrezzature conformi;
- fornire eventuali DPI quando necessari;
- organizzare l’attività in condizioni di sicurezza;
Inoltre, secondo gli orientamenti ispettivi, le ASD/SSD che rientrano nelle semplificazioni possono valutare se:
- Ativare la sorveglianza sanitaria;
- Fornire una formazione adeguata e proporzionata ai rischi (non necessariamente standardizzata).
Nel caso in cui le ASD/SSD, presso la propria sede, si avvalessero anche dell’opera di lavoratori autonomi esterni (es. Personal Trainer con P.IVA), esse dovranno anche:
- Verificare l’idoneità tecnico professionale del lavoratore autonomo;
- Comunicare i rischi interferenti o propri dei luoghi di lavoro;
- Coordinare le attività svolte dai lavoratori autonomi.
- Valutare la necessità del DUVRI solo in presenza di un contratto di appalto.
In tema di sicurezza, inoltre, indipendentemente dalla presenza o meno di lavoratori il Legale Rappresentante della ASD/SSD è sempre responsabile della tutela di tutte le persone presenti nell’impianto sportivo, volontari, spettatori e atleti (artt.2043 e 2050 del codice civile).
Per questo motivo, anche nei casi in cui gli obblighi risultino attenuati, si consiglia vivamente di rivolgersi ad esperti consulenti specializzati in tema di Sicurezza sul Luogo di Lavoro per impostare un sistema di gestione della sicurezza realmente adeguato e sostenibile.


