ASD – IL MODELLO EAS PERDE VITALITA’
Aggiornamento del 2 ottobre 2023
Con il DLgs. n. 120/2023 gli enti sportivi dilettantistici iscritti nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche non saranno più tenuti alla trasmissione del modello EAS.
Articolo originario
L’Agenzia delle Entrate, in risposta all’interrogazione parlamentare 29.9.2016 n. 5-09617, ha fornito chiarimenti in merito al modello EAS.
Si ricorda che le agevolazione fiscali concesse alle Associazioni, come ad esempio la non imponibilità dei corrispettivi percepiti dai soci per prestazioni agli stese resi in esecuzione all’oggetto statutario, è subordinata non solo al possesso dei requisiti qualificanti previsti dalla normativa tributaria (art. 148 del TUIR e art. 4 co. 4 e 6 del DPR 633/72), ma anche alla trasmissione all’Agenzia delle Entrate dei dati e delle notizie fiscali rilevanti mediante l’apposito modello EAS da inviare, in base alla normativa originaria, entro 60 giorni dalla data di costituzione dell’Ente.
Con riferimento alla richiesta di fissare la decorrenza del termine di presentazione del modello EAS dall’inizio dell’attività decommercializzata, anziché da quella di costituzione dell’ente associativo, l’Agenzia delle Entrate ha affermato che il termine fissato per la presentazione del modello EAS non ha carattere perentorio.
Ciò significa che, al contrario di quanto fino a questo momento sostenuto dai documenti di prassi, la presentazione oltre i termini fissati non preclude definitivamente all’ente di avvalersi delle agevolazioni fiscali, ma esclude l’applicazione del regime di favore per le sole attività precedenti la data di presentazione del modello stesso.
In tal caso, dunque, sempre se ricorrono i requisiti qualificanti previsti dalla normativa tributaria:
- l’associazione può applicare il predetto regime agevolativo alle operazioni compiute successivamente alla presentazione di detto modello;
- ne restano escluse quelle compiute antecedentemente alla presentazione del modello EAS.
E’ fatta salva la procedura della cosiddetta remissione in bonis ex art. 2 del DL 16/2012 al fine di fruire del regime agevolativo fin dalla data di costituzione dell’ente, mediante il pagamento una tantum di 258,00 euro.
Dott. Luca Chiacchiari