ESENZIONE BOLLO DAL 2019
La legge di bilancio 2019 introduce l’esenzione da imposta di bollo per Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche estendendo un’agevolazione già vigente dal 2003 a favore di Onlus e Federazioni ed Enti di promozione sportiva.
L’esenzione trova applicazione in relazione ai seguenti documenti quando richiesti o prodotti da ASD/SSD:
- atti
- documenti
- istanze
- contratti
- copie anche se dichiarate conformi
- estratti
- certificazioni
- dichiarazioni o attestazioni
In particolare, rientrano tra i documenti esenti da bollo anche le ricevute per indennità, rimborsi spese analitici, rimborsi spese forfettari, richiesti a fronte di somme erogate da ASD/SSD trattandosi di “documentazione necessaria ai fini dell’esecuzione dei rimborsi “.
Alcuni esempi pratici su cui applicare l’agevolazione:
- gli estratti conto bancari perché si tratta di rapporti di conto corrente di corrispondenza tenuti dagli istituti di credito per i quali gli enti richiedono un In proposito di veda anche la risoluzione n. 98/90666 del 04/11/1998 del Ministero delle finanze
- le ricevute per i compensi e i rimborsi forfetari o analitici degli sportivi dilettanti (compresi quelli dei dirigenti, accompagnatori ecc.) perché a fronte dell’effettuazione del pagamento, l’ente richiede il rilascio della ricevuta. In tal senso anche la circolare n. 18/E del 01/08/2018 – par. n. 8
- le attestazioni dell’effettuazione delle erogazioni liberali o di pagamento di corrispettivi specifici, singole o cumulative. Peraltro, le erogazioni liberali o i corrispettivi specifici, se sono effettuati attraverso i canali di pagamento tracciabili, hanno già una loro specifica ricevuta (es. la ricevuta di un bonifico bancario o di un versamento su conto corrente postale).
- i contratti nei quali gli enti sportivi siano una delle parti contraenti (es. contratti di locazione o di comodato, contratti di appalto ecc.)
- le convenzioni stipulate con gli enti della pubblica amministrazione (perché sono contratti)
- gli atti costitutivi e gli statuti in quanto sono contratti, sia per le ASD già costituite che per quelle di nuova costituzione. Si applica la procedura già utilizzata per le Organizzazioni di volontariato e indicata dall’Agenzia delle entrate nella circolare n. 3 del 25/02/1992 e poi nella circolare 38/E del 01/08/2011
- le istanze rivolte alla pubblica amministrazione
- i certificati richiesti alla pubblica amministrazione
Si rammenta, infine, che Il D.lgs 117/2017 aveva già introdotto l’esenzione dall’imposta di bollo a favore delle Onlus, ODV (organizzazioni di volontariato) e APS (associazioni di promozione sociale) iscritte nei rispettivi registri. In particolare l’art. 82 comma 5 del Codice del Terzo Settore ha stabilito che “gli atti, i documenti, le istanze, i contratti, nonché le copie anche se dichiarate conformi, gli estratti, le certificazioni, le dichiarazioni, le attestazioni e ogni altro documento cartaceo o informatico in qualunque modo denominato posti in essere o richieste dagli enti di cui al comma 1 sono esenti dall’imposta di bollo”.