20 marzo 2019 – Info Pillole

LIMITI DI FATTURATO AGEVOLATO DELLA ASD

La L.398/91, che concede agevolazioni fiscali per le ASD/SSD, perde di efficacia al superamento, nel singolo periodo di imposta, della quota di euro 400.000 di ricavi commerciali. La notizia interessante è che gli effetti benefici della Legge si perdono a partire dal mese successivo il superamento della predetta soglia. Per cui le agevolazioni coinvolgeranno TUTTI i ricavi conseguiti nello stesso mese in cui si “splafona”, anche se gli stessi dovessero essere molto alti (es. 1MLN di euro).

 

VENDITA DELLE DIVISE SOCIALI AI SOCI

Se una ASD vende divise sociali (magliette, tute, ecc.) o altri beni ai propri associati, anche a prezzo di costo, è attività commerciale. Dovrà aprire Partita IVA se l’operazione diventa “abituale”. Se, al contrario, viene effettuata una tantum e non parliamo di grosse cifre potrà risparmiarsi l’apertura della Partita IVA in quanto attività commerciale di natura “occasionale”. Anche in questo ultimo caso il ricavo andrebbe dichiarato fra i “redditi diversi” nella dichiarazione dei redditi della ASD, unitamente ai costi di “diretta imputazione”. Per cui se i beni sono state vendute a prezzo di costo la ASD non sosterrà alcuna imposizione fiscale, fermo restando l’obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi.

 

IVA SUI CORSI SCOLASTICI DELLA ASD

Quando una ASD tiene corsi ai bambini di una scuola (statale parificate e/o non) svolge una attività commerciale e per questo si rende necessaria l’emissione di fattura e l’applicazione dell’IVA ordinaria. Queste prestazioni non potranno essere esenti IVA (ex art. 10 n. 18 Dpr 633/72) seppur qualificabili come “didattiche”. E’ possibile applicare l’esenzione da IVA quando il corso di formazione che intende svolgere la ASD abbia ottenuto preventivamente il “riconoscimento” da parte di una Pubblica Amministrazione (anche ad es. dalla Regione). In assenza del riconoscimento la prestazione va assoggettata ad Iva con aliquota ordinaria (v. CM 22/2008 e RM 100/2005). Molto spesso, in questi casi, le ASD tendono a formalizzare il rapporto direttamente con l’alunno (ovvero chi ne esercita la potestà genitoriale) annoverandolo fra i propri soci e beneficiando della esenzione totale (IRES e IVA). E’ fondamentale, dunque, verificare la natura del rapporto stilato (o non) con la scuola.

 

SCHEDE ALIMENTARI IN PALESTRA

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione (n. 20181 del 28.04.2017) ha chiarito che la redazione di schede di alimentazione personalizzate tenute presso le palestre, redatte per i frequentatori e non riferibili a professionisti abilitati costituisce come biologi, nutrizionisti e dietisti attivi nel settore sportivo, rappresenta “esercizio abusivo” della professione.