17 febbraio 2020 – Info Pillole

CONVENZIONI ASD/SCUOLE

Le ASD/SSD sono spesso coinvolte dalle scuole (pubbliche e private) per completare l’offerta formativa a favore degli studenti con corsi sportivi. I corrispettivi venienti da tale attività assumono un valenza fiscale a seconda della modalità di gestione del corso. Quando la convenzione prevede una gestione diretta del corso da parte dell’ente sportivo, la scuola funge da semplice “volano” informativo, lo studente (se minore, per il tramite del genitore) si tessera presso l’ASD/SSD ed i corrispettivi rientreranno fra quelli “istituzionali” esentati da imposizione diretta e indiretta (IVA). Nel caso in cui la gestione è affidata alla scuola, nell’ambito di un progetto formativo riconosciuto dalla Pubblica Amministrazione, da svolgersi presso l’Istituto scolastico in orari di scuola, l’ente sportivo ricopre il ruolo di semplice “fornitore” di servizi. Dovrà emettere fattura elettronica (obbligatoria vs la P.A.) ed i ricavi saranno soggetti a tassazione (agevolata se l’ASD/SSD abbia optato per la L. 398/91). In questo caso la fattura, che fino al 31.12.2019 sarebbe stata esente IVA ai sensi dell’art. 10, comma 1, n. 20 del DPR 633/72, dal 01.01.2020 è soggetta ad IVA ordinaria (22%).

 

ACCESSO FATTURE ACQUISTO ELETTRONICHE PER ASD SENZA P.IVA 

Dal 2019 tutti i soggetti titolari di Partita Iva sono soggetti all’obbligo della fatturazione elettronica. Le ASD prive di Partita Iva possono richiedere una copia cartacea della fattura elettronica emessa dal loro fornitore. Per accedere autonomamente alla consultazione delle fatture elettroniche relative ai propri acquisti è possibile aderire al servizio online messo a disposizione dell’Agenzia delle Entrate. A tal fine il Legale Rappresentante deve registrarsi ai servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (Fisconline o Entratel) e successivamente abilitarsi alla consultazione delle fatture della ASD. Ovviamente i documenti presenti nel sistema sono solo quelli emessi da soggetti con Partita Iva per i quali sussiste l’obbligo di fatturazione elettronica e solo le fatture correttamente elaborate e non scartate dal Sistema di Interscambio.

 

LA PROCEDURA CORRETTA PER SCIOGLIERE ASD

Lo scioglimento di una ASD è deliberato dall’assemblea straordinaria. A tal fine lo statuto detta regola ben precise da seguire in tema di:
– convocazione dell’assemblea;
– quorum costitutivi e deliberativi;
– approvazione del rendiconto economico-finanziario “straordinario”;
– obbligo di devoluzione del patrimonio residuo;
La delibera assembleare di scioglimento conferisce il mandato al Presidente di procedere alle comunicazioni previste per legge o ritenute necessarie in conseguenza dello scioglimento della ASD, ovvero nei confronti di:
– Agenzia delle Entrate della cessazione delle attività, da effettuarsi mediante invio del modello AA5/6 o AA7/10 (a seconda che abbia il solo codice fiscale o sia anche titolare di partita IVA),
– SIAE, laddove l’ASD abbia aderito al regime della legge 398/1991),
– INPS, INAIL e Centro per l’impiego se vi sono dipendenti e/o collaboratori;
– Federazione (o Ente di Promozione Sportiva) affiliante.
Senza dimenticare di gestire la chiusura dei rapporti “privatistici”, come utenze, contratti in essere (locazione, pubblicità o sponsorizzazione, c/c bancario, ecc.). Pur non essendo previsto per Legge, al fine di conferire data certa allo scioglimento dell’ASD si consiglia di registrare il verbale c/o Agenzia Entrate.

 

ASD E REGISTRATORE CASSA TELEMATICO

A partire dal 1° gennaio 2020 le ASD/SSD che hanno in uso registratori di cassa, in alcuni casi, potrebbero essere tenuti a comunicare direttamente all’Agenzia delle Entrate i propri corrispettivi in via telematica quotidianamente. Nel caso di ASD/SSD tale obbligo dipende anche dalla qualificazione fiscale delle entrate. Per cui:

  1. I RICAVI ISTITUZIONALI (legati puramente all’attività istituzionale) non sono soggetti ad obbligo di certificazione dei corrispettivi, né ad obbligo di trasmissione telematica;
  2. I RICAVI COMMERCIALI soggetti a regime di cui alla L. 398/1991 (quelli legati ad attività “commerciali” funzionali o “strettamente connesse” alla pratica sportiva organizzata dalla ASD/SSD) non sono soggetti ad obbligo di certificazione dei corrispettivi, né ad obbligo di trasmissione telematica;
  3. I RICAVI COMMERCIALI (quelli che non rientrano nelle due precedenti categorie) sono soggetti all’obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi.

In questo ultimo caso, dunque, l’ASD/SSD dovrà dotarsi di un Registratore Telematico (RT) che, oltre ad emettere il documento commerciale, comunichi telematicamente con l’Agenzia delle Entrate. Ciò comporta, inoltre, la presenza di una connessione internet stabile che consenta la trasmissione telematica dei dati.