CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER IL “RILANCIO”

Il DL “Rilancio” introduce la possibilità di accedere ad un contributo a fondo perduto a favore di:

  • Soggetti esercenti attività d’impresa;
  • Soggetti esercenti attività di lavoro autonomo;
  • Soggetti esercenti attività di reddito agrario.
  • Enti non commerciali, compresi quelli del terzo settore e religiosi civilmente costituiti, in relazione allo svolgimento di attività commerciali.

Sono esclusi:

  • Soggetti la cui attività risulti cessata alla data del 31 marzo 2020;
  • Enti pubblici di cui all’articolo 74 del TUIR;
  • Intermediari finanziari e società di partecipazione di cui all’articolo 162-bis del TUIR;
  • Professionisti iscritti alla gestione separata INPS e lavoratori dello Spettacolo che hanno goduto del “bonus 600 euro”;
  • Soggetti iscritti a casse previdenziali private (Commercialisti, Avvocati, ecc.).

Commercianti ed Artigiani essendo, di fatto, l’unica categoria a poter cumulare il “bonus 600 euro” (marzo e aprile) con il contributo a fondo perduto, non potranno richiedere il l’indennità mensile per il mese di maggio.

 

Per avere diritto al contributo è necessario verificare le seguenti condizioni:

  • Ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta 2019;
  • Ammontare del fatturato del mese di aprile 2020 inferiore ai 2/3 dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019.

Il contributo spetta in ogni caso nella misura minima:

  • Ai soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019;
  • Ai soggetti che hanno il domicilio fiscale o sede operativa nelle “zone rosse” chiuse prima del lockdown.

L’ammontare del contributo a fondo perduto viene determinato applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019, pari al:

  • 20% per i soggetti con ricavi non superiori a 400.000 euro nel periodo d’imposta 2019;
  • 15% per i soggetti con ricavi superiori a 400.000 euro e fino a 1 milione di euro nel periodo d’imposta 2019;
  • 10% per i soggetti con ricavi superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta 2019.

L’importo riconosciuto non potrà essere inferiore a 1.000 euro per le persone fisiche e 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

 

Laddove il contributo sia in tutto o in parte non spettante l’Agenzia delle Entrate potrà procedere con accusa di truffa ai danni dello Stato recuperando il contributo ottenuto con applicazione delle sanzioni dal 100% al 200% del contributo inizialmente concesso.

 

I soggetti interessati dovranno presentare, esclusivamente in via telematica tramite intermediario abilitato un’apposita istanza all’Agenzia delle entrate con l’indicazione della sussistenza dei requisiti, entro 60 giorni dalla data di avvio della procedura telematica per la presentazione della stessa, come verrà definita con un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate.

 

Lo Studio è a disposizione per l’istruttoria e l’invio della pratica telematica.