15 giugno 2020 – Info Pillole
CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO DAL 15 GIUGNO
Il contributo a fondo perduto disposto dal Governo a favore delle ASD/SSD per fronteggiare la crisi economica verrà distribuito fra tutte le ASD/SSD iscritte al Registro CONI che ne faranno richiesta.
In una prima finestra, che aperta lunedi 15 giugno 2020, il contributo sarà messo a disposizione delle ASD/SSD che conducono in locazione un impianto sportivo (pubblico o privato) mediante contratto regolarmente registrato presso Agenzia delle Entrate.
Nella settimana successiva, da lunedi 22 giugno 2020, verrà data la possibilità di richiedere il contributo alle ASD/SSD non titolari di contratto di locazione, che dovranno fornire una serie di dati fra cui n. tesserati, codice attività sportiva svolta, ecc.
Per fare istanza di accesso al contributo cliccare QUI.
ASD/SSD HANNO DIRITTO ALLO SCONTO SUL CANONE
Le ASD/SSD hanno diritto alla riduzione al 50% del canone di locazione dell’impianto sportivo, per i mesi da marzo a luglio 2020.
Lo stabilisce l’articolo 216, comma 3 del DL Rilancio e lo ribadisce il Ministro a chiare lettere sui suoi profili social.
Una bella notizia se pensiamo che questo beneficio può coesistere con il credito d’imposta concesso dallo stesso DL nell’art. 28 (per i mesi da marzo a maggio 2020). Rimango perplesso sulla posizione del proprietario delle mura che, apparentemente, sarebbe disarmato di fronte a tale imposizione. Mentre, infatti, nel caso del credito d’imposta il locatore non perde nulla (o incassa tutto il canone o una parte e in aggiunta il credito d’imposta ceduto dal conduttore), secondo l’art. 216, comma 3 del DL Rilancio lo Stato interviene nel rapporto (privato) fra le parti di una locazione ed impone lo sconto.
OBBLIGO REPORT ENTRATE-USCITE
Pur non avendo specifici obblighi contabili le ASD che svolga esclusivamente attività istituzionale (senza Partita IVA) devono comunque documentare le entrate e le uscite in modo chiaro e preciso al fine di sottoporre annualmente all’approvazione dei soci il Rendiconto economico-finanziario.
La conservazione ordinata dei documenti contabili è un obbligo che è dovuto anzitutto nei confronti degli stessi soci che hanno il diritto di essere edotti, con la dovuta trasparenza, sull’andamento della gestione e che la stessa sia comprovata da documenti idonei ad attestare le entrate e a giustificare le uscite.
Si consiglia, dunque, di emettere e conservare ricevute non fiscali a fronte dei pagamenti incassati dai soci, di tenere una prima nota cassa dove registrare i movimenti in entrata e in uscita e di utilizzare prevalentemente un conto corrente bancario che, lo ricordiamo, è necessario per l’incasso delle erogazioni liberali o di quote corrisposte per conto di minori ai fini della detrazioni IRPEF spettanti.
IL RISCHIO PIU’ GRANDE PER UNA ASD
L’attività di controllo nei confronti di ASD/SSD può comportare, in alcuni casi, la riqualificazione dei proventi da “istituzionali” a “commerciali”. Questo può accadere quando questioni formale (mancata convocazione e tenuta assemblee e/o libri sociali e/o contabili, ecc.) ma, ancora di più, la gestione dei rapporti vs. i terzi fruitori dei servizi sportivi, fanno ricondurre l’attività svolta come una vera e propria “impresa”.
In questi casi l’Agenzia delle Entrate (Circ.18/2018), ritiene che “l’IVA dovuta deve essere applicata aggiungendo la stessa alle somme riscosse”. In pratica, ipotizzando che i ricavi contestati fossero 100.000, l’IVA che che l’ASD/SSD dovrebbe corrispondere sarebbe pari ad euro 22.000 (22% di 100.000), nonostante sia del tutto evidente che l’ASD/SSD non ha incassato 122.000 euro ma solo 100.000 euro.
Il parere dell’Agenzia delle Entrate trova, purtroppo, conforto in una sentenza della Corte di Cassazione (n. 6934 del 17.03.2017).
In questi casi, tuttavia, rimaniamo convinti che l’IVA dovuta debba essere “scorporata” dal monte ricavi accertato (nell’esempio di cui sopra, euro 81.967 di ricavi + 18.033 di IVA = 100.000).