ASSOCIAZIONI E ONLUS AL BIVIO
Aggiornamento del 10.06.2021
L’art. 66 del DL 77/2021 ha prorogato il termine del 31.03.2021 al 31.05.2022.
Aggiornamento del 16.11.2020
Nel corso del procedimento di conversione in legge del DL 125/2020 è stato approvato un emendamento che proroga il termine del 31.10.2021 al 31.03.2021, il quale andrà, grossomodo, a coincidere con la “migrazione” nel RUNTS.
Articolo del 14.10.2020
Accedere al Registro Unico Nazionale Terzo Settore (RUNTS) per usufruire delle nuove norme dettate dal Codice Terzo Settore (CTS) sembra l’unica strada percorribile per gli Enti No Profit per continuare a:
- godere delle agevolazioni fiscali;
- avere un canale preferenziale per l’accesso a contributi pubblici e finanziamenti agevolati;
- beneficiare di altre facilitazioni riservate al Terzo Settore.
Per diventare Enti del Terzo Settore (ETS) tutte le Associazioni devono adeguare il proprio statuto secondo le indicazioni previste dalla Riforma. Nelle Associazioni lo statuto deve essere modificato dall’assemblea dei soci “straordinaria”, ovvero con quorum costitutivi (presenze in assemblea) e quorum deliberativi (voto a favore) “rafforzati”. In pratica la modifica dello statuto può avvenire solo in presenza di un numero minimo di soci, solitamente pari ai 2/3 degli aventi diritto che, a maggioranza, deve esprimersi in favore della modifica. Nel caso in cui non vi siano indicazioni specifiche nello statuto in tema di modifica statutaria l’assemblea dei soci potrà deliberare sul tema alla presenza di almeno i 3/4 dei soci e col voto favorevole della maggioranza dei presenti.
L’adeguamento dello Statuto per richiedere l’iscrizione al Registro Unico Nazionale Terzo Settore (RUNTS) può essere fatto in qualsiasi momento ma per alcuni enti vi è la possibilità di usufruire di una procedura semplificata ma solo fino al 31.10.2020.
Organizzazioni di Volontariato (ODV), Associazioni di Promozione Sociale (APS) e ONLUS, infatti, possono modificare il proprio statuto anche con una assemblea dei soci “ordinaria” ovvero anche in presenza di un numero qualsiasi di soci (in seconda convocazione).
Per cogliere questa opportunità, in considerazione della scadenza (31.10.2020) e dei tempi tecnici di convocazione preventiva dei soci prevista dagli statuti (solitamente 8 o 10 giorni) sarebbe opportuno procedere con una certa urgenza.
Sebbene l’adeguamento statutario possa essere effettuato anche successivamente a tale data (ma con un assemblea “straordinaria”), non usufruire della procedura semplificata in scadenza il prossimo 31.10.2020 potrebbe comportare dei rischi. Nel caso, ad esempio, delle Associazioni con una larga base associativa (o disseminata in tutto il territorio nazionale) potrebbe risultare non così agevole ottenere in tempi brevi la presenza in assemblea (straordinaria) dei soci richiesta dallo Statuto (2/3 degli aventi diritto) o dalla Legge (3/4 degli aventi diritto) necessari per effettuare l’adeguamento statutario.
Questa difficoltà, protratta nel tempo, potrebbe comportare il rischio di rimanere fuori dal RUNTS sancendo, con ogni probabilità, l’estinzione dell’Associazione costretta gestire la propria attività senza usufruire di alcuna agevolazione fiscale o accesso a contributo pubblico/privato. Nel caso delle ONLUS tale eventualità (esclusione dal RUNTS) risulterebbe ancora più grave poichè comporterebbe anche l’obbligo di devoluzione ad utilità sociale del proprio patrimonio sociale (giacenze bancarie, immobili, ecc.).
Le ASD interessate a questa opportunità sono solamente quelle che godono di una doppia veste giuridica ovvero quelle iscritte al Registro CONI ma anche al Registro delle APS. Tutte le altre ASD interessate alla Riforma del Terzo Settore possono adeguare il proprio statuto in ogni momento (mediante assemblea “straordinaria”), prima di richiedere l’accesso al RUNTS.