14 luglio 2021 – Info Pillole

NUOVI LIMITI ALLE AGEVOLAZIONI FISCALI PER ASD/SSD

La L.398/91 consente alle ASD/SSD di avere sgravi fiscali sui ricavi da attività commerciale paragonabili ai privilegi dei “paradisi fiscali”.
Tuttavia l’Agenzia delle Entrate sostiene che questi vantaggi sono legittimi solo per alcune attività.
Sarebbero applicabili per le entrate da attività commerciali “strettamente connesse” alle attività sportive esercitate, come ad esempio:
– Somministrazione di alimenti e bevande effettuata nel contesto dello svolgimento dell’attività sportiva, vendita e noleggio di attrezzatura sportiva, sponsorizzazioni/pubblicità, ecc., se dette attività risultano funzionali alla pratica delle discipline sportive gestite dall’ASD/SSD e svolte all’interno della struttura sportiva a favore prevalentemente dei soci/tesserati
– Prestazioni rese a non associati ma relative alla partecipazione a gare/manifestazioni sportive o ad attività di formazione, didattica, preparazione e assistenza all’attività sportiva dilettantistica;
– Servizi di utilizzo dei campi da gioco, degli spogliatoi, degli armadietti e di altre strutture/beni dell’ente sportivo dilettantistico non lucrativo, purché tali prestazioni siano strettamente finalizzate alla pratica sportiva così come delineata dai programmi dell’organismo affiliante.
Al contrario, sarebbero tassati in maniera “ordinaria”, senza alcuna agevolazione, i ricavi delle attività commerciali che possono essere rese anche separatamente e indipendentemente dall’esercizio dell’attività sportiva come ad esempio la ristorazione, servizi di sauna e bagno turco, ecc. ovvero la vendita di beni o servizi per le quali l’ASD/SSD si avvale di strumenti pubblicitari o di diffusione di informazioni vs soggetti terzi, diversi dagli associati, ovvero utilizzi altri strumenti tipici delle imprese commerciali come, ad esempio, insegne, marchi distintivi, o locali attrezzati secondo standard concorrenziali di mercato, al fine di acquisire una clientela estranea all’ambito associativo.

 

COME PROTEGGERE IL PATRIMONIO DEL L.R. DI UNA ASD

Negli ultimi anni, soprattutto per motivi legati alla crisi economica, molte ASD hanno ottenuto la “personalità giuridica”.
Questo passaggio consente di proteggere il patrimonio personale del Presidente o di coloro che agiscono in nome e per conto della ASD in presenza di debiti imputabili all’ente sportivo.
Infatti, in una ASD “riconosciuta” (dotata di personalità giuridica) per i debiti e le altre obbligazioni dell’ente risponde soltanto l’ente stesso con il suo patrimonio.
Ancora oggi le ASD interessate ad ottenere la personalità giuridica devono formulare domanda alla Prefettura oppure alla Regione o Provincia autonoma competente, confrontarsi con una serie non sempre agevole di requisiti da soddisfare (fra cui l’esistenza di un patrimonio associativo anche molto cospicuo) ed attendere tempi molto lunghi per le relative istruttorie.
Dal 1° gennaio 2022 con la Riforma dello Sport le ASD potranno ottenere la “personalità giuridica” mediante istanza al nuovo Registro delle Attività Sportive Dilettantistiche, previo atto notarile ed una acclarata consistenza patrimoniale di almeno euro 15.000.

 

RIMBORSI SPESA PER TRASFERTE DEL COLLABORATORE SPORTIVO

I rimborsi spesa corrisposti da ASD/SSD ad atleti e allenatori o altri collaboratori sportivi non sono soggetti a tassazione se:
– corrisposti in modo “forfetario” fino a 10.000 euro in un anno (plafond alimentato anche da “premi, indennità e compensi”);
– a “piè di lista” (ovvero documentati) se relativi a vitto, alloggio, viaggio e trasporto in occasione di trasferte effettuate fuori dal Comune di residenza;
Fra le spese “documentate” rientrano anche le “indennità chilometriche” ovvero somme corrisposte al collaboratore sportivo per trasferte effettuate nell’interesse dell’ASD/SSD, utilizzando la propria auto. Le indennità chilometriche sono quantificate in base al tipo di veicolo, alla distanza percorsa e a parametri contenuti nelle tabelle elaborate da ACI (www.aci.it).
Per quanto sopra, le indennità chilometriche eventualmente ricevute dal collaboratore sportivo per raggiungere la sede della ASD/SSD, se in Comune diverso da quello di residenza, non sono soggette a tassazione e non concorrono ad alimentare il plafond dei 10.000 euro previsto per “rimborsi forfetari, premi, indennità e compensi sportivi”.

 

CERTIFICATO MEDICO ANCHE PER LA “LEZIONE DI PROVA”

Se è vero che l’attività sportiva organizzata da una ASD/SSD può rivolgersi anche a soggetti diversi da soci/tesserati (tassando il relativo corrispettivo) è altrettanto vero (e doveroso) richiedere sempre il certificato di idoneità alla pratica sportiva non agonistica.
Il certificato medico rappresenta l’unica forma di tutela per l’atleta ma, soprattutto, l’unica possibilità di esonero da responsabilità PENALE per il Legale Rappresentante della ASD/SSD anche nelle situazioni in cui non sia obbligatorio per legge (es. “lezione di prova”).
Sono INEFFICACI autocertificazioni del proprio stato di salute o altri strumenti quali la sottoscrizione di clausole di esonero da responsabilità per l’organizzatore.
Per la responsabilità CIVILE (es. risarcimento danno) è sempre consigliabile stipulare apposita polizza assicurativa che copra tutti i casi (es. lezione di prova) a prescindere dallo “status” del praticante (socio, tesserato o terzo).
Per maggiori informazioni sul tema clicca QUI.