NUOVO BONUS PUBBLICITA’ 2021/2022

Rispetto alla precedente versione del bonus pubblicità (per dettagli clicca QUI) il DL Sostegni Bis ha previsto una particolare disciplina per il biennio 2021-2022. Solo per questo periodo, infatti, riconosciuto un credito d’imposta nella misura unica del 50% per tutti gli investimenti pubblicitari effettuati sui media radiotelevisivi e sui giornali.


Rispetto alla disciplina previgente viene meno il presupposto dell’incremento minimo dell’1% dell’investimento pubblicitario, rispetto all’investimento dell’anno precedente, quale requisito per l’accesso all’agevolazione.


Per cui nel 2021 e 2022 potranno accedere al credito d’imposta le imprese (comprese le SSD), i lavoratori autonomi e gli enti non commerciali (ASD ed ETS) che:

  • programmano investimenti inferiori rispetto a quelli effettuati nel corso dell’anno precedente;
  • non hanno effettuato investimenti pubblicitari nel corso dell’anno precedente;
  • che inizieranno la loro attività nel corso dell’annualità per il quale viene chiesto il contributo;

Per l’accesso al beneficio è necessario presentare apposita comunicazione telematica preventiva all’Agenzia delle Entrate in una finestra temporale che per il 2021 va dal 1° al 31 ottobre. Entro il 31 gennaio dell’anno successivo sarà necessario confermare o rettificare, mediante ulteriore comunicazione telematica, l’avvenuta spesa al fine di definire il credito spettante.

L’ammontare del credito d’imposta (50%) è una misura teorica perché il Ministero definirà la quota % spettante in funzione del totale delle domande presentate e del budget governativo stanziato per tale misura. In particolare, per ognuno dei due anni 2021 e 2022, il beneficio è concesso nel limite di:

  • 65 milioni di euro per gli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e
    periodici, anche on line;
  • 25 milioni di euro per gli investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato.

Pertanto, ai fini dell’ammissibilità al credito d’imposta, gli investimenti pubblicitari devono essere effettuati:

  • su emittenti televisive e radiofoniche, analogiche o digitali, iscritte al ROC;
  • sui giornali quotidiani e periodici, pubblicati in edizione cartacea o in formato digitale, registrati presso il Tribunale, ovvero presso il ROC, e dotati del Direttore responsabile.

Sono escluse:

  • le spese sostenute per l’acquisto di spazi nell’ambito della programmazione o dei palinsesti editoriali per pubblicizzare o promuovere televendite di beni e servizi;
  • le spese per la trasmissione o per l’acquisto di spot radio e televisivi di inserzioni o spazi promozionali relativi a servizi di pronostici, giochi o scommesse con vincite in denaro, di messaggeria vocale, chat-line;
  • le spese accessorie, di intermediazione e ogni altra spesa diversa dall’acquisto dello spazio pubblicitario, anche se ad essa funzionale o connessa.

Lo Studio è a disposizione per ulteriori dettagli e l’assistenza per la presentazione delle istanze.