24 febbraio 2022 – Info Pillole

CONTRIBUTI PER ASD/SSD CHE GESTISCONO IMPIANTI SPORTIVI

Sono state definite le modalità e i termini per la presentazione delle domande per il contributo a fondo perduto in favore di ASD e SSD che hanno per oggetto sociale anche la gestione di impianti sportivi e, in particolare, di impianti natatori.

Il decreto è stato pubblicato sul sito del Dipartimento dello Sport il 17.2.2022 e da tale data decorre il termine di 30 giorni per la presentazione delle domande. I potenziali beneficiari dovranno presentare le domande agli organismi sportivi affilianti (Federazioni, Enti di promozione sportiva o Discipline sportive associate) i quali, a loro volta, presenteranno al Dipartimento per lo sport il prospetto delle domande pervenute e istruite positivamente, mediante compilazione dell’apposita modulistica.

Gli aiuti possono arrivare fino a euro 25.000 per le piscine con una superficie compresa tra 250 e 399 metri quadrati e fino a euro 40.000 per le piscine con una superficie pari o superiore a 400 metri quadrati.

Tuttavia, la definizione dell’ammontare dei contributi, determinati proporzionalmente al numero di richieste pervenute, è successivamente operata dal citato Dipartimento.

GLI AIUTI 2022 A FAVORE DI ASD/SSD

Il DL Sostegni-Ter interviene a favore delle ASD/SSD con alcune misure di aiuto:

  • viene esteso il credito d’imposta pari al 50% degli investimenti pubblicitari (sponsorizzazioni) effettuati da imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali a favore di ASD/SSD nel periodo 1.1.2022 al 31.3.2022;
  • previsto un contributo a fondo perduto a ristoro delle spese sostenute per la sanificazione, la prevenzione e per l’effettuazione di test di diagnosi del COVID-19, nonchè di ogni altra spesa sostenuta in applicazione dei protocolli sanitari emanati dagli Organismi sportivi e validati dalle autorità governative competenti per l’intero periodo dello stato di emergenza nazionale.

Le richieste dei contributi potranno essere effettuate dopo l’emanazione di specifiche disposizioni attuative da parte dell’autorità delegata in materia di sport.

I COLLABORATORI DELLE ASD/SSD DEVONO ESSERE “AUTONOMI”

Il rapporto fra le ASD/SSD e relativi collaboratori sono spesso “regolarizzati” mediante semplici lettere di incarico (es. istruttori, tecnici, ecc.) oppure contratti di co.co.co. (es. addetti alla segreteria o al campo).

Ciò che rileva, tuttavia, non è l’aspetto formale ma come in realtà viene gestito il rapporto fra le parti.

Il collaboratore, infatti, dovrebbe espletare l’incarico in “autonomia” ovvero senza un controllo “gerarchico” da parte della ASD/SSD, che ad esempio imponga di rispettare particolari orari.

Il contratto di collaborazione, in sostanza, deve riguardare l’esecuzione di una “opera” e non la messa a disposizione di forza lavoro.

Quando il rapporto di collaborazione presenta elementi che possano ricondurlo, al contrario, in un rapporto di lavoro “subordinato” ci potrebbero essere pesanti conseguenze a danno delle ASD/SSD costrette, in questi casi, a subire addebiti di imposte e contributi omessi, oltre a pesanti sanzioni anche penali.

Si elencano, a titolo esemplificativo e non esaustivo, alcuni elementi caratterizzanti il rapporto di collaborazione che potrebbero comportare rischi sopra esposti:

  • imposizione tempi e orari;
  • periodi di “prova”;
  • autorizzazione ferie;
  • disposizioni specifiche su abbigliamento da indossare;
  • controllo presenze;
  • ingerenza della ASD/SSD nella esecuzione dell’incarico;
  • richiami e provvedimenti disciplinari;
  • retribuzione predeterminata (es. fisso mensile).

PROBLEMI PER LE ASD CON RICAVI COMMERCIALI PREVALENTI

Se una ASD produce ricavi da attività commerciale (es. sponsorizzazioni, bar e ristorante, ecc.) in misura prevalente rispetto ai ricavi di natura istituzionale (quote associative, corsi avviamento sport, ecc.), in caso di controllo da parte dell’Agenzia delle Entrate, potrebbe perdere la qualifica di ente “non commerciale” e, di conseguenza, sarebbe costretta a tassare tutte le entrate, anche quelle di natura prettamente sportiva.

Sono di questo avviso due recenti sentenze della Cassazione (n. 526 del 14.01.2021, n. 17026 del 16.06.2021).

Questo nuovo orientamento che, evidentemente non può essere applicabile a tutte le situazioni, fa comunque riflettere e deve sensibilizzare i dirigenti delle ASD ad un atteggiamento prudente.

Ritengo, infatti, che anche in presenza di ricavi “commerciali” prevalenti una ASD possa ritenersi immune dal rischio pocanzi accennato se sia in grado dimostrare l’effettivo svolgimento di attività sportiva, in coerenza con il proprio oggetto sociale, attraverso l’esercizio contestuale di:

  • corsi di avviamento allo sport;
  • partecipazione/organizzazione di eventi o gare sportive.

La regolare tenuta dei registri sociali (libro soci, adunanze soci e adunanze CD) e una corretta contabilità interna potrebbero, in ogni caso, risultare cruciali in ottica difensiva.