COME ISCRIVERE UNA ASD ALLE LISTE 5 PER MILLE

Dal 9 marzo 2022 sono aperte le iscrizioni alle liste dei soggetti che intendono, nella prossima dichiarazione dei redditi, ottenere il contributo del 5 per mille dai contribuenti persone fisiche per sostenere la loro attività. Attraverso questa procedura lo Stato rinuncia a parte delle sue entrate (il 5 per mille delle imposte dei donanti) a beneficio degli enti accreditati alle apposite liste, che sono stati nominalmente indicati nella dichiarazione da ciascun contribuente.

Fra i potenziali beneficiari ci sono le ASD iscritte al Registro CONI che svolgano in via prevalente almeno una delle seguenti attività:

  • avviamento e formazione allo sport dei giovani di età inferiore a 18 anni;
  • avviamento alla pratica sportiva in favore di persone di età non inferiore a 60 anni;
  • nei confronti di soggetti svantaggiati in ragione delle condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari

Dal 2017 non vi è più l’obbligo di presentare la domanda ogni anno, per cui si considerano regolarmente iscritti quei soggetti inclusi nella ultima lista permanente (per vederla clicca QUI) pubblicata da Agenzia delle Entrate, fermo restando i requisiti per l’accesso al cinque per mille. Il rappresentante legale dell’ente deve però comunicare all’Amministrazione competente le variazioni dei requisiti per l’accesso al beneficio, nei successivi 30 giorni. In caso di sopravvenuta perdita dei requisiti da parte dell’ente, il rappresentante legale, entro i successivi 30 giorni, deve sottoscrivere e trasmettere all’Amministrazione competente la richiesta di cancellazione dall’elenco permanente.

Lo scadenziario di questo procedura è il seguente:

  • Entro il 11 aprile l’iscrizione deve essere effettuata compilando la domanda tramite apposita piattaforma anche mediante il ricorso ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
  • Entro il 20 aprile l’Amministrazione finanziaria pubblica sul proprio sito l’elenco dei soggetti che hanno presentato la domanda.
  • Entro il 2 maggio è possibile chiederne la correzione alla Direzione regionale nel cui ambito si trova il domicilio fiscale dell’ente. Entro il 10 maggio viene  pubblicato l’elenco aggiornato.
  • Entro 30 settembre è possibile procedere tardivamente alla istanza, o correggere errori e/o omissioni di quella presentata, versando contestualmente una sanzione di 250 euro mediante modello F24 con codice tributo 8115 (remissione in bonis).

Una importante novità, rispetto agli scorsi anni, è che non deve più essere presentata, successivamente alla domanda di iscrizione, entro il 30 giugno, una dichiarazione sostitutiva attestante la persistenza dei requisiti previsti. La domanda contiene infatti già una autocertificazione, resa dal rappresentante legale dell’ente richiedente ai sensi del DPR 445/2000, relativa alla sussistenza dei requisiti di iscrizione.

Tutti i soggetti beneficiari del cinque per mille sono tenuti alla rendicontazione (vedi modello) entro un anno dalla percezione della somma e alla custodia di tale documentazione presso la sede legale per un periodo di dieci anni. Sono tenuti alla trasmissione del rendiconto, della relazione illustrativa, di altri allegati previsti i soggetti che nel singolo anno finanziario hanno percepito somme pari o superiori a 20.000. La trasmissione deve avvenire entro 30 giorni dallo scadere del termine di redazione del rendiconto.

Lo Studio è a disposizione per la trasmissione della domanda di iscrizione.