ASD/SSD E LA SCADENZA DEL 31 MARZO

Aggiornamento del 2 ottobre 2023

Con il DLgs. n. 120/2023 gli enti sportivi dilettantistici iscritti nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche non saranno più tenuti alla trasmissione del modello EAS. 

Articolo originario

Per poter godere delle agevolazioni fiscali (fra cui l’esenzione fiscale dei ricavi da corsistica sportiva a favore di soci e/o tesserati) le ASD/SSD devono inviare telematicamente il modello EAS entro 60 giorni dalla loro costituzione.

Se nel corso del tempo le informazioni fornite in occasione della prima (o ultima) compilazione del Modello EAS sono variate le ASD/SSD dovranno inviare un nuovo Modello EAS, con le nuove informazioni, entro il 31 marzo dell’anno solare successivo.

La verifica delle eventuali informazioni da aggiornare va fatta solo sulle risposte fornite in precedenza.

Per cui se l’ASD/SSD si è precedentemente avvalsa della possibilità di compilare il Modello EAS in modo “semplificato” (facoltà concessa ad ASD/SSD riconosciute dal CONI) dovrà eventualmente segnalare solo le eventuali variazioni sulle poche risposte fornite in precedenza (6 su 38). Al contrario, qualora l’ASD/SSD abbia precedentemente inviato un Modello EAS “integrale” dovrà verificare l’attualità di tutte le risposte fornite (38).

Ci sono, tuttavia, delle eccezioni.

Sono, ad esempio, escluse da tale obbligo quelle variazioni già comunicate all’Agenzia delle Entrate con altri modelli (ad es. la variazione del Legale Rappresentante o della denominazione) o altre modifiche ritenute “fisiologiche”, come le variazioni che, da un esercizio all’altro, interessano un dato numerico (ad es. introiti da sponsorizzazione) come ad esempio nel caso in cui cambino i soli dati relativi agli importi di cui ai punti 20 (proventi per attività di sponsorizzazione o pubblicità) e 21 (messaggi pubblicitari per la diffusione di beni e servizi) oppure del numero e dei giorni delle manifestazioni per la raccolta di fondi (punto 33) oppure dei dati di cui ai punti 23 (media delle entrate degli ultimi tre esercizi), 24 (numero di associati nell’ultimo esercizio), 30 (ammontare delle erogazioni liberali ricevute) e 31 (importo dei contributi pubblici ricevuti).

Sono oggetto di segnalazione, invece, gli introiti da pubblicità/sponsorizzazione realizzati da un ente che nel precedente modello EAS aveva dichiarato di non percepirli (punti 20 e 21 del Modello) o l’avvenuta organizzazione di manifestazioni per la raccolta fondi (punto 33) quando l’anno precedente non erano state realizzate (ne comunicate col precedente EAS). Sono anche rilevanti, per cui da segnalare, le eventuali variazioni intervenute per i dati da indicare ai punti 25 e 26 ovvero, rispettivamente, il settore in cui l’ente opera (sportivo, culturale, ricreativo, ecc.) e le attività svolte in via prevalente.

La mancata presentazione del Modello EAS non consente all’ASD/SSD di usufruire delle agevolazioni fiscali fino al momento delle sua presentazione, anche se tardiva. E’ possibile “sanare” l’eventuale tardività mediante il pagamento di una sanzione “una tantum” di euro 250,00 che deve avvenire entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile, da intendere, secondo quanto specificato dalla stessa Agenzia nella Circolare 28.09.2012, n. 38/E, come: “la prima dichiarazione dei redditi il cui termine di presentazione scade successivamente al termine previsto per effettuare la comunicazione ovvero eseguire l’adempimento.