27 aprile 2022 – Info Pillole

AL VIA LE DOMANDE PER LE SPONSORIZZAZIONI AGEVOLATE

È on line la piattaforma per l’invio delle domande per usufruire del credito di imposta per le sponsorizzazioni sportive effettuate da ASD/SSD, Leghe nazionali e Società sportive professionistiche nell’anno fiscale 2021. Il termine di presentazione delle domande è fissato al 5 giugno 2022.

lavoratori autonomi;

imprese;

enti non commerciali.

che hanno effettuato investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni.

E’ riconosciuto un credito d’imposta, pari al 50% degli investimenti effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2021.

Il recente DL 4/2022 ha prorogato il bonus anche per gli investimenti pubblicitari effettuati dal 1° gennaio al 31 marzo 2022 ma la relativa procedura di richiesta verrà avviata al termine di quella prevista per il 2021.

OBBLIGO FATTURA ELETTRONICA PER ASD/SSD

In base alla bozza del decreto legge contenente ulteriori misure di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, approvato ieri dal Consiglio dei Ministri, le ASD/SSD che applicano il regime agevolato di cui alla L. 398/91 saranno tenuti ad emettere la fattura in formato elettronico a decorrere dal 1° luglio 2022.

Resterebbero ancora esclusi fino al 2024, secondo quanto si è appreso da fonti di Governo ieri in serata, i soggetti passivi che percepiscono ricavi e compensi non superiori a 25.000 euro.

Ricordiamo che ad oggi le ASD/SSD in possesso di partita IVA sono esonerate dall’emissione di fattura in formato elettronico se abbiano optato per il regime di cui alla L. 398/91 e non abbiano avuto un fatturato superiore ad euro 65.000 nell’anno precedente.

VIETATO IL RIMBORSO DEL CARBURANTE NELLE ASD/SSD

Non è possibile usare il denaro della ASD/SSD per “rimborsare” il rifornimento di carburante dell’auto del socio o collaboratore (o Amministratore nel caso della SSD).

Si rischia l’accusa di “distribuzione indiretta di utili”.

In tema di carburante l’Agenzia delle Entrate osserva che è impossibile dimostrare il rifornimento effettuato con il denaro sociale possa ricondursi integralmente a “trasferte” nell’interesse della ASD/SSD, presumendo che l’auto venga usata anche per finalità private (seppur in minima parte).

L’unico strumento legittimo per effettuare rimborsi a favore del socio (o collaboratore) delle spese per l’utilizzo della propria auto è riconoscere una “indennità chilometrica”, ovvero una somma forfetaria per ciascun km percorso dal socio (o collaboratore) con la propria auto per “trasferte” nell’interesse della ASD/SSD.

Ma il carburante va pagato dal proprietario dell’auto con propri mezzi economici.

L’indennità chilometrica va stabilita in base a parametri sito ACI che dipendono da modello auto, tipologia alimentazione, percorrenza annua media al fine di stabilire quel valore che consenta una completa esenzione fiscale del rimborso ottenuto.

Stabilita l’indennità (verbale CD) si procede periodicamente con la redazione di una nota spese con dettaglio delle trasferte effettuate e motivazioni a cui farà seguito il bonifico.

IL COLLABORATORE SPORTIVO “MINORE”

Per l’espletamento dell’attività sportiva dilettantistica le ASD/SSD possono avvalersi anche della collaborazione di un minore, a patto che abbia compiuto 16 anni, previa verifica dei regolamenti della propria Federazione o EPS affiliante.

Gli incarichi potranno attenere alle semplici prestazioni di atleta, oppure legate allo svolgimento di gare e manifestazioni (es. cronometrista o raccattapalle) ma anche alle attività didattiche e formative come assistenti o aiutanti e comunque in presenza e sotto la costante supervisione dell’istruttore/tecnico/allenatore maggiorenne.

Fino al raggiungimento dei 18 anni sarà necessario l’intervento di almeno un genitore per la sottoscrizione dell’incarico, l’incasso dei compensi in nome e per conto del figlio ed il rilascio della relativa ricevuta completa dell’autocertificazione dei redditi per dichiarare se siano o meno superati i limiti della soglia di imponibilità fiscale di euro 10.000 annui.

Sotto il profilo fiscale i compensi percepiti dal figlio minore non concorrono alla determinazione del reddito complessivo e quindi non incidono sul limite reddituale per beneficiare delle detrazioni per familiari a carico. Essi rilevano invece ai fini del calcolo dell’ISEE e degli assegni familiari.