08 settembre 2022 – Info Pillole

LA GESTIONE DEI CORSI SCOLASTICI DA PARTE DELLE ASD/SSD

Una ASD può gestire progetti di formazione ed educazione sportiva a favore degli studenti minori nelle scuole a fronte di un corrispettivo erogato dallo stesso Istituto scolastico solo se in possesso della Partita IVA. Il corrispettivo sarà esente IVA a condizione che:

  • l’ASD risulti regolarmente in possesso del riconoscimento sportivo dal parte del CONI per le specifiche attività didattiche/formative in ambito sportivo previste dal proprio statuto;
  • le attività didattiche/formative siano approvate e finanziate da Enti Pubblici come, tra gli altri, gli Istituti Scolastici.

Per cui, ad esempio, se l’istituto scolastico fosse una scuola privata paritaria (non “pubblica”) il corrispettivo sarebbe soggetto ad IVA.
I ricavi, dunque, andranno indicati nella dichiarazione dei redditi (tassati ai fini IRES) con la possibilità di godere delle agevolazioni in tema di tassazione se l’ASD avrà optato per il regime agevolato di cui alla L.398/91.

ESENZIONE IMU PER ASD/SSD

Un argomento molto dibattuto e che spesso crea molta confusione nel mondo delle ASD/SSD riguarda l’agevolazione in tema di IMU.
Anzitutto è fondamentale verificare la vigenza di tale aiuto nei Regolamenti Comunali che annualmente vengono deliberati in materia. Se il Comune presso il quale insiste l’immobile ha previsto l’esenzione ai fini IMU per gli immobili destinati a “finalità sportive dilettantistiche” è necessario verificare il rispetto di alcune condizioni di base:

  1. Il proprietario o titolare del diritto reale (es. usufrutto) che comporti l’obbligo al pagamento dell’IMU deve essere una ASD/SSD;
  2. Presso l’immobile deve essere svolta attività sportiva dilettantistica con modalità “non commerciali”.

Al di fuori di questo caso ci sono sparute sentenze di grado inferiore (o in attesa di Cassazione) che riguardano il caso di un ente non commerciale proprietario dell’immobile che concede lo stesso in comodato d’uso gratuito ad altro ente non commerciale che svolge la medesima attività (CTR Lazio n. 2696 del 27.04.2018, CTP Reggio Emila n. 271/2/2017 del 25.01.2017). Tuttavia, l’orientamento della giurisprudenza di “merito” è piuttosto consolidato in direzione opposta (es. Cassazione del 2015 n. 15025 e del 2019 n. 8073)

ESENZIONE DEI COMPENSI SPORTIVI NON PER TUTTI

La materia del lavoro è considerata fra quelle più a rischio controlli per cui, oltre all’aspetto formale e documentale, è necessario monitorare le modalità con le quali viene instaurato il rapporto di collaborazione.
Per usufruire delle agevolazioni in ambito fiscale dei relativi compensi (esenzione totale fino ad euro 10.000 anno) sarà necessario:

  • assicurare la massima autonomia al collaboratore sulla modalità di esecuzione del servizio;
  • la collaborazione non dovrà essere caratterizzata da alcun vincolo gerarchico da parte dell’ASD/SSD.

Una ulteriore novità in materia è legata al principio secondo cui rimarrebbe escluso dall’agevolazione il collaboratore che opera nello sport “per mestiere” e non solo per passione. O meglio, le ASD/SSD prima di erogare un compenso esente da tassazione e contributi INPS dovranno accertare che

  • l’attività di collaborazione svolta a loro favore non rientri nell’ambito della professione abituale del collaboratore;
  • il compenso/rimborso forfetario previsto non costituisca l’unica o la prevalente fonte di reddito personale del collaboratore.

Questi nuovi principi sono statuiti da ben 17 sentenze promulgate dalla Cassazione fra fine 2021 ed inizio 2022.

LE ASD SENZA PARTITA IVA POSSONO SVOLGERE ATTIVITA’ COMMERCIALE?

Le ASD prive di Partita IVA possono effettuare raccolta fondi, anche mediante esercizio di attività commerciali (es. vendita beni somministrazioni alimenti e bevande, ecc.) senza subire alcuna tassazione.

A norma dell’art.143 del TUIR, infatti, non sono tassati i ricavi ottenuti a seguito di raccolte pubbliche di fondi effettuate occasionalmente anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione

Gli enti che effettuano dette raccolte debbono redigere un apposito e separato rendiconto nel quale, anche mediante la redazione di una specifica relazione, risultino in maniera chiara e trasparente le entrate e le spese relative ad ogni iniziativa.

Per avere ulteriori dettagli su argomento clicca QUI.