31 maggio 2023 – Info Pillole

RIFORMA DELLE SPORT: IL “LAVORO SPORTIVO”

 Sulla base delle nuove regole in vigore dal 1° luglio 2023 (salvo proroghe) le figure qualificabili come “lavoratori sportivi”, nei rapporti con le ASD/SSD, potranno essere sono le seguenti:

  • atleta;
  • allenatore;
  • istruttore;
  • direttore tecnico;
  • direttore sportivo;
  • preparatore atletico;
  • direttore di gara.

In particolare, la figura dell’“istruttore” potrà essere ricoperta solo dal collaboratore in possesso di una qualifica rilasciata da una Federazione o Ente di Promozione sportiva nell’ambito di una o più discipline sportive riconosciute dal CONI.

Quando il compenso annuo riconosciuto in capo a queste figure sarà inferiore alla soglia di euro 5.000,00:

  • l’ASD/SSD dovrà effettuare una comunicazione preventiva al RAS;
  • il collaboratore non subirà alcun prelievo fiscale o previdenziale;

In occasione del pagamento del compenso, il collaboratore dovrà rilasciare un’autocertificazione che attesti il superamento o meno della soglia di euro 5.000.

In caso di superamento di detta soglia l’ASD/SSD DOVRA’:

  • darne comunicazione al RAS;
  • versare contributi INPS nella misura del 26% (ridotta del 50% fino al 2027) dopo averne trattenuto una parte (1/3) dal compenso erogato a favore del collaboratore.

LA SCADENZA DEL 30.06 PER LE ASD/SSD

Entro il 30 giugno di ogni anno le ASD/SSD devono pubblicare le informazioni relative a “sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria” quando superiori a 10.000 ricevuti dalla Pubblica Amministrazione nel corso dell’anno precedente (secondo un criterio per “cassa”).

In particolare:

  • Le ASD devono effettuare la pubblicazione sul proprio sito web o sul sito della rete associativa di cui fa parte l’ASD/SSD oppure su una pagina social solo se “pubblica”, ovvero accessibile a tutti.
  • Le SSD devono indicare tali dati nella nota integrativa del relativo bilancio e con la pubblicazione dei contributi pubblici ricevuti sul sito internet aziendale o sulla pagina internet dell’eventuale associazione di categoria alla quale si aderisce.

La sanzione prevista in caso di omessa o errata pubblicazione di dati è pari a 1% per cento degli importi ricevuti con un minimo di 2.000 euro. Tale sanzione viene comminata dall’amministrazione che ha erogato il contributo, che sarà tenuta ad invitare l’associazione ad adempiere all’obbligo di pubblicazione entro i successivi 90 giorni. Nel caso in cui l’ASD/SSD, a seguito del richiamo, non adempia nei termini indicati è prevista l’ulteriore sanzione dell’obbligo di restituire l’intera somma ricevuta a titolo di contributo.

OBBLIGO PRESENTAZIONE SCIA PER ASD/SSD CHE APRONO UNA PALESTRA

L’apertura di una palestra da parte di una ASD/SSD, solitamente, comporta il preliminare deposito presso il SUAP del Comune competente della cosiddetta SCIA (segnalazione certificata di inizio attività) ovvero una dichiarazione che contiene una serie di autocertificazioni circa il possesso dei requisiti sia soggettivi (indicazione del Direttore Tecnico) che oggettivi (legati alla sede, compresi requisiti sanitari) richiesti dalla Legge Regionale per l’avvio di una palestra.

Nei Comuni minori questi obblighi potrebbero non essere operativi.

Le ASD/SSD sono chiamate a presentare la SCIA al SUAP anche in altri casi:

  • Attività di somministrazione di alimenti e bevande (bar interno);
  • Vendita di materiale sportivo; 

Le ASD devono presentare, inoltre:

  • La SCIA “edilizia” quando effettuano alcune tipologie di opere murarie c/o la loro sede operativa;
  • La SCIA al Comando Vigili del Fuoco in tema di misure antincendio, avendo obbligo di sottoporre la propria attività al controllo in via preventiva quando vengono usati impianti e centri sportivi, palestre (pubbliche o private), con capienza superiore a 100 persone, ovvero di superficie lorda in pianta al chiuso superiore a 200 mq.

LA QUOTA VERSATA DAI SOCI PER PARTECIPARE A GARE E’ TASSATA?

Organizzare un torneo sportivo è sicuramente un’attività svolta in conformità alle finalità istituzionali per una ASD.

Per questo motivo le quote di partecipazione non sono assoggettabili a tassazione se versate da propri associati, tesserati o anche da altre associazioni appartenenti alla medesima federazione o enti di promozione sportiva e che svolgano la medesima attività.

Tuttavia, se la quota comprende anche servizi collaterali (es.  vitto e alloggio) bisognerà prestare attenzione per evitare che vi siano derive fiscali rilevanti.

In altri termini se ci fosse un “margine” di guadagno, inteso come differenza tra la spesa effettivamente sostenuta presso i ristoranti e gli hotel e l’incasso percepito dai partecipanti, è possibile rinvenire un intento “speculativo” in grado di connotare l’operazione come commerciale (tassabile).

Al fine di limitare i rischi citati l’ASD dovrebbe fare in modo che la quota “extra” versata dai partecipanti per vitto e alloggio coincida perfettamente con quanto andrà a spendere presso l’esercente di turno (hotel e/o ristorante).