NUOVO OBBLIGO SULLA TUTELA DEI MINORI NELLE ASD / SSD

Dalla data del 01.07.2023 le ASD/SSD hanno l’obbligo di designare un “Responsabile della tutela dei minori”, preposto alla prevenzione ed al contrasto di ogni tipo di abuso e di violenza, nonché alla protezione dell’integrità fisica e morale dei giovani sportivi.

Questa nuova figura si inserisce in un contesto normativo che già prevede, a carico di ASD/SSD, l’obbligo di richiedere presso il casellario giudiziale il certificato penale dei propri collaboratori che hanno contatto diretto e regolare con i minori, al fine di verificare l’esistenza di relative condanne o precedenti. Lo prevede l’art. 2 del d.lgs. 39/2014 che detta disposizioni relative alla lotta contro la pornografia minorile, l’abuso e lo sfruttamento dei minori.

Tale obbligo, escluso per gli istruttori, tecnici, allenatori, ecc. che percepiscono compensi sportivi di cui all’art. 67, lettera m) comma 1) del TUIR (in vigore fino al 30.06.2023), torna prepotentemente attuale in quanto trova applicazione proprio in presenza di collaborazioni qualificate nelle forme previste dalla Riforma dello Sport, ovvero:

  • Lavoro subordinato;
  • Collaborazioni coordinate e continuative;
  • Professionisti con partita IVA.

Rimangono esonerate da tale obbligo le collaborazioni di natura “volontaria”.

L’inosservanza dell’obbligo di richiedere il certificato del casellario giudiziario è punito con la sanzione amministrativa che può variare da euro 10.000,00 ad euro 15.000,00.

Le ASD/SSD dovranno predisporre, inoltre, Modelli Organizzativi e Codici di Condotta a tutela dei minori per la prevenzione di qualsiasi violenza o discriminazione sui minori che svolgono attività sportiva, sulla base di apposite Linee Guida dettate dal proprio Ente Affiliante (Federazioni Sportive, ecc.), valutando anche la nomina di un Organismo di Controllo (previsto dal D.lgs. 231/2001) che vigili sull’osservanza del Modello Organizzativo.

L’inadempimento degli obblighi di predisposizione dei modelli organizzativi e di controllo dell’attività sportiva nonché codici di condotta ad esse conformi, è sanzionato secondo le procedure disciplinari adottate dal proprio Ente Affiliante.

Si ricorda, infine, che per gli illeciti derivanti da reati commessi vs i minori recati dai propri Dirigenti o dai Collaboratori saranno questi ultimi a subire la responsabile penalmente ma, allo stesso modo, l’ASD/SSD sarà ritenuta corresponsabile dell’illecito amministrativo dipendente da quel reato.