I RIMBORSI AI COLLABORATORI DELLE ASD / SSD DOPO LA RIFORMA

Alla luce delle novità introdotte dalla Riforma dello Sport in tema di collaborazioni sportive, proviamo a fare ordine sulle regole che disciplinano il riconoscimento dei rimborsi spesa a del collaboratori (volontari o lavoratori) dal 1° luglio 2023.

I collaboratori sportivi possono ricevere un rimborso per una o più delle seguenti tipologie di spesa:

  • Vitto e alloggio;
  • Viaggio e trasporto.

Il rimborso delle spese in occasione può essere concesso:

  • Al “volontario”, per gli spostamenti tra abitazione e luogo dove si svolge l’attività sportiva oppure per raggiungere il luogo in cui si svolgono gare, eventi, manifestazioni e altre missioni autorizzate dall’ASD/SSD, solo se in Comune diverso da quello di residenza del volontario.
  • Al collaboratore “dipendente” o “co.co.co.”, solo se per la trasferta effettuata presso un Comune diverso dalla sede di lavoro (indicata nel contratto di collaborazione).

In ogni caso il diritto al rimborso spese deve essere previamente deliberato del Consiglio Direttivo che deve indicare:

  • la natura delle spese rimborsabili (es. solo viaggio, no vitto);
  • le condizioni di ammissibilità delle spese di cui si chiede il rimborso (es. solo in occasioni di gare);
  • i limiti delle spese rimborsabili sia in termini di importi che di classe di viaggio;
  • l’ammissibilità delle autocertificazioni sostitutive delle piccole spese sostenute.

Il collaboratore volontario può chiedere a rimborso solo spese effettivamente sostenute nelle seguenti forme:

  • Documento a “piè di lista” ovvero una nota riepilogativa nella quale va indicato luogo, data e motivo della/e trasferta/e e l’elenco delle spese sostenute allegandone i giustificativi (es. fattura, biglietto treno, ecc.);
  • Una distinta che, con riferimento alla trasferta effettuata contiene luogo, data, motivo e km percorsi, che riconosce una indennità chilometrica, determinata in base ai valori delle tabelle ACI, al tipo di auto usata e alla distanza percorsa;
  • Autocertificazione, resa ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000, con la quale è attestato il sostenimento delle spese autorizzate dal CD senza dover esibire i documenti giustificativi, pur dovendo conservazione gli stessi. E’ possibile autocertificare spese rimborsabili fino ad un massimo di euro 150,00 al mese.

Il collaboratore dipendente/co.co.co. può accedere a più forme di rimborso, ovvero:

  • Forfetario” fino ad un massimo di euro 46,48 al giorno oppure a “piè di lista” (esibendo i relativi documenti di spesa) ma con riferimento alle sole spese di vitto e alloggio;
  • Indennità chilometrica o mediante esibizione dei documenti di spesa, con riferimento alle spese di viaggio e trasporto;
  • Misto (spese di vitto e alloggio in modo “forfetario” e spese di viaggio/trasporto a “piè di lista”).

Per la figura del Direttore di gara (e assimilate) è possibile rimborsare le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata anche se sostenute nel proprio comune di residenza, anche a fronte di autocertificazione, purché non superino l’importo di 300 euro mensili. Anche in questo caso è necessario che il CD deliberi sulle tipologie di spese e le attività per le quali è ammessa tale modalità di rimborso.

In ogni caso i rimborsi spesa, seppure autorizzati dal CD, devono sempre rispettare un criterio di congruità rispetto al principio generale di destinazione delle risorse disponibili a finalità istituzionali. Per cui, ad esempio, andrebbe verificato se in luogo delle indennità chilometriche riconosciute ai collaboratori per l’utilizzo dell’auto propria il ricorso spese alternative, come il noleggio di una navetta o bus possa risultare più conveniente. Il rischio legato all’ “abuso” della politica dei rimborsi spesa potrebbe far sospettare ad una distribuzione (indiretta) di utili.