30 settembre 2023 – Info Pillole

IL VOLONTARIO SPORTIVO NON PUO’ ESSERE RETRIBUITO PER ALTRI INCARICHI

In base alla nuova normativa in vigore dal 1° luglio 2023 le prestazioni sportive di volontariato sono incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’ASD/SSD di cui il volontario è socio.

Per cui se un socio svolge le mansioni di direttore sportivo gratuitamente (come “volontario”), non potrà essere retribuito per una eventuale altro incarico (es. allenatore) presso la medesima ASD/SSD.

Tale incompatibilità non dovrebbe porsi per quelle figure che svolgono incarichi sociali gratuitamente (es. Presidente o Consigliere) non essendo gli stessi configurabili come prestazioni di volontariato sportivo. Le funzioni legate a questi incarichi (es. convocare le riunioni, indire le assemblee, redigere i verbali, firmare gli atti ecc.) derivano dalla nomina assembleare che concreta l’instaurazione di un rapporto riconducibile al mandato (gratuito) e non alla prestazione volontaristica.

Per cui il Presidente di una ASD può, previo incarico del CD, svolgere il ruolo di istruttore retribuito presso la medesima ASD.

GLI ADEMPIMENTI LEGATI AL CO.CO.CO. SPORTIVO

Il contratto di collaborazione coordinata e continuativa “sportiva” (CO.CO.CO.) è la formula più gettonata da ASD/SSD per
inquadrare i propri collaboratori dal 1° luglio 2023 a seguito delle nuove norme sulle collaborazioni sportive introdotte dalla Riforma dello Sport(D.Lgs.36/2021).

Le ASD/SSD che adottano questa tipologia di contratto hanno l’obbligo di comunicare i relativi dati al Registro Attività Sportive entro il 30° giorno del mese successivo alla stipula del contratto. Per tutti i contratti stipulati dal 1° luglio 2023 al 30 settembre 2023 è stata prevista una speciale moratoria che consente di provvedere alla comunicazione entro il 30 ottobre 2023.

Una volta completata la procedura di registrazione presso il RAS il nuovo rapporto di collaborazione sportiva viene trasmesso automaticamente al CENTRO PER L’IMPIEGO, INPS e INAIL (nel caso ASD/SSD abbiano aperto una posizione INAIL).

Per questi contratti l’obbligo di tenuta del LUL (libro unico del lavoro) è adempiuto in via telematica all’interno di apposita sezione del RAS. Nel caso il compenso annuale non superi l’importo di euro 15.000,00 l’ASD/SSD committente è esonerata dall’obbligo di emissione del cedolino paga. In tutti gli altri casi (rapporto di lavoro subordinato e co.co.co. con compenso annuo > 15.000 euro) è necessario farsi seguire da un Consulente del Lavoro.

I VANTAGGI DEL COLLABORATORE SPORTIVO CON PARTITA IVA

I collaboratori sportivi che rispettano i seguenti requisiti hanno l’obbligo (teorico) di svolgere le loro mansioni come titolari di Partita IVA:

  • Svolgere l’attività sportiva come professione “abituale”, se non esclusiva;
  • Svolgere l’attività sportiva a favore di più soggetti (presenza di “pluricommittenza”).

I titolari di Partita IVA potrebbero accedere, se in possesso di alcuni requisiti, al regime forfettario di cui alla L.190/2014 e sfruttare, oltre alle agevolazioni proprie del predetto regime (es. tassazione IRPEF al 5% sul 78% dei ricavi per i primi 5 anni) anche i vantaggi introdotti dalla Riforma in tema di collaborazioni sportive come la soglia di esenzione IRPEF per ricavi fino a 15.000 euro, quella ai fini INPS per ricavi fino a 5.000 euro e una aliquota contributivo del 12,5% (fino al 2027).

CREDITO D’IMPOSTA PER ACQUISTO BENI STRUMENTALI ASD/SSD

Le ASD/SSD che investono in “beni strumentali” possono maturare un credito d’imposta pari al 6% del relativo costo d’acquisto e spenderlo per pagare debiti di natura fiscale (ad es. l’IVA periodica) su in cassi commerciali o debiti previdenziali (es. INPS per co.co.co. sportive che eccedono i 5.000 euro).

Il credito d’imposta farà riferimento ai beni strumentali acquisiti per la sola attività commerciale eventualmente svolta, per cui non saranno oggetto del beneficio l’acquisto, ad esempio, delle attrezzature sportive necessarie all’erogazione dei servizi a favore dei soci. Lo sarà, al contrario, l’investimento effettuato per l’impianto di un bar interno al circolo sportivo.

Il credito di imposta potrà essere “speso” a partire dall’anno successivo all’acquisto ma nella misura di 1/5 del totale e per i successivi 4 anni. Per cui, su un investimento di 1.000 effettuato nel 2023, il credito di euro 60 sarà spendibile nella misura di euro 12 l’anno, a partire dal 2024 fino al 2028.