IN SCADENZA IL TERMINE PER ASD/SSD/ETS PER PUBBLICARE GLI AIUTI RICEVUTI

Entro il 30 giugno di ogni anno le ASD/SSD devono pubblicare le informazioni relative a “sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria” quando superiori a 10.000 ricevuti dalla Pubblica Amministrazione nel corso dell’anno precedente (secondo un criterio per “cassa”).

La circolare ministeriale n. 2 dell’11 gennaio 2019 ha inoltre chiarito che il limite dei 10.000 euro deve essere inteso in senso cumulativo, riferendosi al totale degli apporti pubblici ricevuti e non alla singola erogazione.

In particolare: 

  • Le ASD e gli ETS devono effettuare la pubblicazione sul proprio sito web o su analogo “portale” (es. pagina Facebook) o sul sito della rete associativa di cui fa parte l’ASD/SSD oppure su una pagina social solo se “pubblica”, ovvero accessibile a tutti;
  • Le SSD devono indicare tali dati nella nota Integrativa del relativo bilancio ordinario e, quando non tenuti alla redazione della nota Integrativa, mediante pubblicazione sul proprio sito web o su analogo “portale” (es. pagina Facebook) o sulla pagina internet dell’eventuale associazione di categoria alla quale si aderisce.

La sanzione prevista in caso di omessa o errata pubblicazione di dati è pari a 1% per cento degli importi ricevuti con un minimo di 2.000 euro. Tale sanzione viene comminata dall’amministrazione che ha erogato il contributo, che sarà tenuta ad invitare l’associazione ad adempiere all’obbligo di pubblicazione entro i successivi 90 giorni. Nel caso in cui l’ASD/SSD, a seguito del richiamo, non adempia nei termini indicati è prevista l’ulteriore sanzione dell’obbligo di restituire l’intera somma ricevuta a titolo di contributo.

In particolare i dati da pubblicare sono i seguenti:

  • denominazione del soggetto erogante (la pubblica amministrazione);
  • somma incassata (per ogni singolo rapporto giuridico);
  • data di incasso;
  • causale 

Per scaricare un facsimile di rendiconto cliccare QUI.

Con una circolare del 25.06.2021 il Ministero del Lavoro ha chiarito che non sono soggetti ad obblighi di pubblicità:

  • Gli apporti di natura corrispettiva (inizialmente inclusi), che trovano, cioè, la loro fonte in un rapporto sinallagmatico caratterizzato dallo scambio tra prestazione di un bene o servizio e pagamento di un corrispettivo.
  • I vantaggi o sussidi di carattere generale ricevuti dal ASD/SSD ricevuti ad esempio da tutti quei soggetti che soddisfano determinate condizioni (es. 5 per mille);

Per capire quali contributi siano oggetto dell’obbligo di pubblicazione di cui stiamo trattando è l’esistenza o meno di un rapporto di corrispettività. Pertanto, se la ASD/SSD riceve da un Ente Pubblico (Comune, ecc.) una somma da utilizzare genericamente per lo svolgimento della propria attività istituzionale tale contributo rientra sicuramente tra quelli per cui è obbligatoria la pubblicazione. Se il contributo ricevuto costituisce un corrispettivo di una prestazione (ad es. conseguenza di una convenzione per affidamento alla ASD/SSD della gestione del campo sportivo a fronte del pagamento di una determinata somma) tale importo non è oggetto di obbligo di pubblicazione.

Viene, altresì previsto, che devono essere oggetto di obbligo di pubblicazione anche i vantaggi ricevuti non in denaro ma sotto forma di vantaggio economico, come può essere il caso della possibilità di utilizzare in modo gratuito o con prezzi ampiamente sotto il livello di mercato immobili o attrezzature della PA. In questo caso il vantaggio (per la ASD) sarebbe il risparmio del canone di locazione che si sarebbe dovuto sostenere se ci si fosse dovuti rivolgere al mercato immobiliare delle locazioni.

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